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Sentenza — n. 38377/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal arguing prescription of a crime not raised in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense raised prescription arguments for a crime that was not specifically challenged in the Court of Appeal's decision. The court held that since the appeal lacked specific grounds regarding the second charge, the conviction for that crime had already become final and binding. Consequently, the court rejected the plea of prescription and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific grounds regarding a particular charge prevents the raising of prescription defenses for that charge, as the conviction remains final and binding.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription defense finality of judgment specificity of grounds criminal procedure code momento del reato recidiva nell'infrazione termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 129 cod. proc. pen.
1.1 Come noto, "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 367 cod.pen
648 e 367 cod.pen.; al riguardo il difensore eccepisce che il reato di cui all'art. 367 cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Come noto, "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass. 42942/2019
(così Cass. 42942/2019); tale principio, non può che valere anche nel caso in cui l'appello non vi sia stato, come nel caso in esame, in cui le censure sollevate in appello riguardavano unicamente il reato di ricettazione Pertanto, l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IJAAMANE ABDELAZIZ nato il 11/07/1978 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ljaammame Abdelaziz ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 e 367 cod.pen.; al riguardo il difensore eccepisce che il reato di cui all'art. 367 cod.pen. era estinto per prescrizione già alla sentenza della Corte di appello, e che il termine prescrizionale era maturato anche in relazione al delitto di ricettazione, precisamente in data 22 agosto 2021 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come noto, "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con l'appello, ma prima della sentenza di appello). (così Cass. 42942/2019); tale principio, non può che valere anche nel caso in cui l'appello non vi sia stato, come nel caso in esame, in cui le censure sollevate in appello riguardavano unicamente il reato di ricettazione Pertanto, l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 367 cod.pen. non può essere accolta, visto che non vi era motivo di appello sul capo della sentenza relativo a tale reato (superfluo ricordare che i capi della sentenza rappresentano altrettante decisioni autonome, riferibili ai singoli capi di imputazione), per cui la relativa condanna era già passata in giudicato alla data della sentenza della Corte di appello; conseguentemente, neppure può essere accolto il motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione, posto che il termine decennale per tale reato previsto dagli artt. 157, 161 e 648 cod.pen., non era trascorso alla data della sentenza della Corte di appello.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme