Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for aggravated robbery due to trial court's misrepresentation of victim's testimony regarding fear.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the defendant's conviction for aggravated robbery. The defense argued the trial court mischaracterized the victim's testimony by implying fear and intimidation that were never explicitly stated in the record. The court agreed that the lower court introduced a new factual element—the victim's alleged fear—without evidence in the trial file, constituting a violation of the principle against misrepresentation of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: When a second-instance court relies on a factual element introduced for the first time in the appeal that contradicts the trial record, it commits a violation of the principle against misrepresentation of evidence, requiring annulment and remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
misrepresentation of evidence doppia conforme aggravated robbery trial court error principle against misrepresentation remittal for retrial implicit threat minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
E' noto che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRODONATO GIUSEPPE nato a Roma il 4 settembre 1978 avverso la sentenza del 9 giugno 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. Francesco Carotenuto che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 27 settembre 2013 che ha affermato la responsabilità di Giuseppe Mastrodonato per il reato di rapina aggravata di un telefono cellulare. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 191 e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione del ricorrente quale autore del reato contestato, in quanto la corte non ha fornito adeguata risposta alle numerose incongruenze nella deposizione della persona offesa evidenziate nei motivi di appello e alla constatazione che questi non aveva in alcun modo riferito dei vistosi danni sulla carrozzeria dell'autovettura utilizzata per la rapina e aveva indicato una diverso numero di targa e un colore differente. 2.2 Violazione dell'art. 628 codice penale ed erronea qualificazione della condotta come rapina anziché come furto,con conseguente proscioglimento per mancanza di querela, nonché travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della minaccia, in quanto la violenza era stata categoricamente .esclusa dalla stessa persona offesa in sede di esame dibattimentale e non è emerso un comportamento minaccioso che abbia coartato la volontà della persona offesa , né è rilevabile alcun nesso causale tra la richiesta dell'imputato, presentatosi come poliziotto, di esibire il permesso di soggiorno e il successivo impossessamento dei beni mobili, considerato che la persona offesa aveva già compreso che il sedicente poliziotto non lo era.

La Corte ha invece respinto le istanze difensive osservando che la minaccia costitutiva del reato può essere oltre che palese anche implicita, larvata, indiretta e indeterminata e che " il teste ha affermato di essersi sentito intimorito nel constatare che lo sconosciuto non era un poliziotto, non lo stava portando in Questura ma fuori dal centro abitato e che era solo e senza possibilità di chiedere aiuto". Osserva tuttavia il ricorrente che dalle lettura delle dichiarazioni della persona offesa non emerge alcuna dichiarazione al riguardo, né che questi fosse spaventato e intimorito dall'imputato.

Ne consegue che la sentenza ha fondato il giudizio di colpevolezza su un elemento di fatto inesistente, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte che) ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato iha valorizzato non soltanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla descrizione dell'autovettura utilizzata per commettere la rapina, ma soprattutto l'immediato e spontaneo riconoscimento personale dell'imputato da parte del teste, in occasione del casuale incontro in caserma; il rinvenimento all'interno della vettura dell'imputato di una placca giocattolo simile a quelle in uso alla Polizia e la constatazione che il motore del veicolo fosse ancora caldo, a riprova di un suo utilizzo recente, il che smentisce l'assunto difensivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché la corte ha respinto l'istanza di diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato come furto, osservando che l'impossessamento era stato agevolato dalla minaccia implicita posta in essere dall'imputato e che la persona offesa aveva dichiarato di essersi sentita intimorita. E' noto che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6 - , Sentenza n. 21015 del 17/05/2021 Ud. (dep. 27/05/2021 ) Rv. 281665 - 01).

Tuttavia nel caso in esame va rilevato che la Corte ha introdotto, a sostegno del giudizio di colpevolezza, un nuovo elemento di fatto, le presunte dichiarazioni della persona offesa, che non sono state prese in considerazione dal tribunale, e che, come già anticipato, non risultano in effetti essere state pronunziate dal teste. Ed infatti dalla lettura delle dichiarazioni rese dal teste Bepari all'udienza del 27/9/2013 emerge che questi non ha mai affermato di essersi sentito intimorito nel constatare che lo sconosciuto non era un poliziotto e che non lo stava portando in Questura.

Ricorre pertanto il denunziato travisamento della prova poiché la corte di appello, valorizzando un elemento di fatto non considerato dal tribunale, ha fondato il giudizio di colpevolezza su una presunta affermazione della persona offesa, che non risulta dagli atti, e ha attribuito al teste considerazioni che, al più, avrebbero potuto essere formulate dal collegio, in forza di massime di esperienza. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che verificherà la sussistenza della minaccia addebitata all'imputato e contestata dalla difesa, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del contesto complessivo in cui si è consumata la vicenda.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il PresiØ.nte Maria Dairi rà