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Sentenza — n. 38369/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation of tape and torch in unjust possession case as items lack burglary intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of confiscation for tape, a torch, and adhesive strips in an unjust possession case. The defendant argued these items were extraneous to the crime of burglary tools, while the appellate court deemed them relevant due to their low value and potential use in removing church coins. The supreme court ruled that since the charged offense specifically targets burglary instruments, items like a torch and tape do not fit this category and must be returned.

Regesto Legislator

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Art. 707 c.p.; Art. 240 c.p.: In cases of unjust possession of burglary tools, items such as electric torches and adhesive tape do not qualify as instruments for breaking and entering and therefore cannot be subject to confiscation under the specific charge.

Parole chiave

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unjust possession burglary instruments confiscation annulment electric torch adhesive tape criminal liability property restitution confisca di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 707 c.p.
Art. 240 c.p.
2.Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen.
art. 240 cod.pen
2.Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007 Cc.
(Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007 Cc. (dep.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO MASSIMO nato a Boscoreale il 13 ottobre 1970 avverso la sentenza del 27 settembre 2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 7 gennaio 2020, dal Tribunale di Como ha confermato la responsabilità di Massimo Terracciano per il reato previsto dall'art. 707 codice penale, per essere stato sorpreso nel possesso ingiustificato di tre cacciaviti e un paio di forbici e, confermando la confisca dei beni sequestrati. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. nonché vizio di motivazione, con particolare riguardo alla omessa revoca della confisca di alcuni beni oggetto di sequestro, svariati metri di nastro adesivo e una torcia,estranei al capo di imputazione.

3. Il ricorso è fondato . Giova ricordare in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nella nozione di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature", formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l'elencazione degli oggetti del possesso, rientrano quegli strumenti che hanno un'attitudine all'effrazione, e tra questi non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all'illuminazione. (Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007 Cc. (dep. 18/01/2007 ) Rv. 235817 - 01) Il giudice di appello ha respinto la richiesta di revoca sottolineando che gli oggetti (torce, nastro adesivo e strisce di biadesivo) sequestrati insieme a cacciaviti e forbici erano di scarso valore economico e che , in particolare, le strisce di biadesivo erano utilizzabili applicandole sui metri a nastro avvolgibili per asportare le monete contenute negli offertai della parrocchia; sicchè trattandosi di strumenti pertinenti al reato contestato, costituivano materiale sequestrabile.

Tale motivazione non è condivisibile poiché il reato contestato è quello di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e i nastri adesivi e i metri avvolgibili, così come la torcia elettrica, non rientrano in tale categoria di beni. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la confisca degli oggetti in sequestro e la revoca della confisca e la conseguente restituzione delle due torce, del nastro adesivo e delle svariate strisce di bioadesivo oggetto di sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di due torce, del nastro adesivo e dei metri avvolgibili, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presi ente Maria ailThla Borsellino Sergi9 • Paola DEP