Sentenza — n. 38368/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERGA GIUSEPPE nato a Catania il 17 ottobre 1996. avverso la sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciononostante, pur essendo unico difensore, non ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e no potuto partecipare alla stessa . La mancata notifica del decreto di citazione in giudizio al difensore nominato quale difensore di fiducia costituisce una nullità assoluta ed insanabile che comporta l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 primo e unico motivo di ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo emerge che in effetti l'avv. Gulotta nominato quale unico difensore del ricorrente non è stato citato e non ha partecipato al giudizio di appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERGA GIUSEPPE nato a Catania il 17 ottobre 1996. avverso la sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 6 ottobre 2015 ha confermato la responsabilità di Verga Giuseppe in ordine al reato di rapina pluriaggravata in concorso e ha rideterminato la pena inflitta, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 178 lettera C, 179 e 601 cod. proc.pen. poiché il 16 maggio 2017 Verga Giuseppe ha nominato l'avvocato Vincenzo Gullotta revocando ogni altra nomina fiduciaria; tale dichiarazione è stata inserita nel registro informatico ma non nel fascicolo cartaceo; con istanza del 16 maggio 2017 Verga Giuseppe ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nominando quale difensore l'avvocato Gullotta e la corte ne disponeva l'ammissione.
Ciononostante, pur essendo unico difensore, non ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e no potuto partecipare alla stessa . La mancata notifica del decreto di citazione in giudizio al difensore nominato quale difensore di fiducia costituisce una nullità assoluta ed insanabile che comporta l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 primo e unico motivo di ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo emerge che in effetti l'avv. Gulotta nominato quale unico difensore del ricorrente non è stato citato e non ha partecipato al giudizio di appello.
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. (dep. 16/05/2014 ) Rv. 259614 - 01), LI.
La sentenza va pertanto annullata, rinviando il fascicolo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Motivazione semplificata Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presi nte Maria D la Borsellino Sergiq i Paola DEP