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Sentenza — n. 38209/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court order rejecting a request for custodial bail against Luigi Matteo Saracino, citing generic and unfounded arguments regarding specific intent and procedural requirements. The court found the appeal inadmissible because the first ground relied on a 'maxim of experience' rather than concrete evidence, while the second ground failed to apply cited precedents to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary specificity mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or fails to calibrate cited legal precedents to the specific facts of the case.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds lack of specificity custodial bail specific intent criminal procedure code procuratore appeal perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, peraltro assorbito dalla decisione sul primo, è comunque privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di specifiche argomentazioni con le quali il motivo di appello sul punto è stato disatteso dal Tribunale (pag.
art. 512-bis cod. pen
Ne consegue la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe contraddittorio escludere il dolo specifico in capo al titolare apparente e riconoscerlo per il concorrente nel reato ex art. 512-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
277312 nonché, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, non mass.
Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese
Va evidenziato, inoltre, che - come ribadito da ultimo da questa Corte sul tema - «la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv.
Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi
28942/2009, cit.) sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle» (così Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv.
Sez. 2 n. 28942/2009
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di SARACINO LUIGI MATTEO nato a CERIGNOLA il 17/09/1994 avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Luigi Matteo Saracino per una serie di reati contestati in ventidue capi d'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento in ragione di due motivi, con il primo dei quali ha denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, per il reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 96, ha escluso la gravità indiziaria per difetto del dolo specifico, quando invece il Tribunale, con altra ordinanza emessa nell'ambito del medesimo procedimento penale, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del padre Pasquale Saracino in relazione allo stesso reato, commesso in concorso.

Inoltre, vi è carenza di motivazione in ordine alle altre dieci ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, contestate a Luigi Matteo Saracino in concorso con il padre Pasquale. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione della legge processuale, in quanto ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici - come ritenuto anche dal Procuratore generale - e, quanto al primo, anche con rilievi manifestamente infondati.

2. In tema di gravità indiziaria, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è né contraddittoria né manifestamente illogica là dove ha escluso la gravità indiziarla per il reato ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 96, per difetto di prova circa l'elemento soggettivo, la cui sussistenza, invece, il ricorrente afferma sulla base di una "massima dì esperienza" fondata sul rapporto tra padre e figlio: Luigi Matteo Saracino, in quanto figlio di Pasquale, "conosceva il proposito per il quale il padre compiva l'atto di disposizione patrimoniale descritto nel capo di imputazione e ne condivideva il dolo specifico".

Quella prospettata dal Pubblico Ministero, invero, più che una massima di esperienza, vale a dire un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi, pare una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibile di verifica empirica (sulla distinzione v., ad es., Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 nonché, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, non mass. sul punto). Va evidenziato, inoltre, che - come ribadito da ultimo da questa Corte sul tema - «la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.) sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle» (così Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437).

Ne consegue la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe contraddittorio escludere il dolo specifico in capo al titolare apparente e riconoscerlo per il concorrente nel reato ex art. 512-bis cod. pen. E' generica la deduzione circa la "carenza di motivazione" per le altre ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, là dove, peraltro, la motivazione dell'ordinanza (pagg. 8-9) è comune per tutte le medesime fattispecie di reato.

3. Il secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, peraltro assorbito dalla decisione sul primo, è comunque privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di specifiche argomentazioni con le quali il motivo di appello sul punto è stato disatteso dal Tribunale (pag. 11), il ricorrente si è limitato a richiamare una pronuncia di questa Corte senza calarla nel caso concreto.

P.Q.M.

Dichiara inamm