Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they only complain about specific penalty calculation details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Barracca and Indaco inadmissible, dismissing their claims regarding the specific calculation of increased penalties under the continuation rule. The appellants argued that the court failed to specify the exact quantum of the penalty increase for each crime when consolidating them, despite the final sentence being significantly more favorable than the first-instance judgment. The court ruled that such complaints are inadmissible because the parties' settlement agreement cannot be unilaterally modified, and the final penalty must remain within the agreed limits, rendering the specific breakdown of the increase irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; In appeals based on a settlement agreement, cassation appeals are inadmissible if they concern only the specific calculation of the penalty increase or the lack of detailed reasoning on the quantum, provided the final sentence respects the agreed limits and is not legally flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACCA Francesco nato a CASERTA il 16/07/1984 INDACO Raffaele nato a NAPOLI il 10/12/1986 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/04/2022, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE in data 20/07/2021, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BARRACCA Francesco e INDACO Raffaele alla pena rispettivamente di sei anni di reclusione e 4.667 di multa e sette anni quattro mesi di reclusione e 5.333 di multa per i reati, unificati per continuazione, di concorso in estorsione (capo a) e in tentativo di estorsione (capo b) aggravati e in porto illegale di arma (capo c). La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la sanzione, riducendola, pervenendo per BARRACCA alla pena di quattro anni di reclusione e 2.600 euro di multa, e per INDACO alla pena di cinque anni quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, confermando la riunione ex art. 81 cpv. cod. pen. BARRACCA e INDACO propongono ciascuno ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo entrambi la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) ed e) in relazione all'art.597 co. 3 cod. proc. pen. e ipotizzano una reformatio in pejus quanto all'aumento di pena a titolo di continuazione, poiché lo stesso non avrebbe precisato l'entità dell'incremento sanzionatorio per ciascuno degli illeciti sub b) e c) riuniti per continuazione. Il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".
In particolare (cf. Sez. 3 sentenza n. 19983 del 09/06/2020 dep. 03/07/2020 Rv. 279504 imputato Coppola), "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata". Lo stesso Giudice di legittimità ha addirittura sancito (Sez. 5 sentenza n. 668 del 29/09/2021 dep. 12/01/2022 Rv. 282530 imputato Aiosa) l'irrilevanza della "eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo.(In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo)".
Nella specie invece tale difformità non sussiste, e la censura attiene esclusivamente alla specificazione del quantum di pena aumentato ex art. 81 cpv. cod. pen. per ciascuno dei reati sub b) e c), quando l'esito del concordato sulla pena è in appello sensibilmente più favorevole per gli imputati rispetto alla sanzione inflitta in primo grado, con la forte riduzione della pena per entrambi, mentre l'aumento per continuazione è stato esattamente pari a quello determinato da parte del GUP. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 21/09/2022