Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to untimely objection and insufficient specific reasoning in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural delays and generic judicial reasoning. The defense claimed the prosecution's documents were submitted late, violating time limits for reviewing new evidence, but the Court held such objections must be raised before the trial court. Furthermore, the lower court provided exhaustive and specific reasoning based on video evidence and intercepted conversations, which the generic defense arguments failed to overcome. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 309 c.p.p.: In cassation appeals against precautionary measures, objections regarding the late transmission of favorable documents are inadmissible if not raised before the trial court, and generic challenges to the lower court's reasoning are insufficient to overturn a decision supported by specific factual evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC Senad nato a BARI il 7/02/1993 avverso l'ordinanza del 6/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6/05/2022- dep. 18/05/2022 il TRIBUNALE di LECCE-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 28/03/2022 il GIP del TRIBUNALE dì LECCE aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di AHMETOVIC Senad per le imputazioni - capi 8), 9), 10), 18) e 19) - di concorso in detenzione e porto di armi, ricettazione, tentativo di estorsione aggravato e danneggiamento aggravato.
2. AHMETOVIC propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
c) in relazione all'art. 309 co. 5, co. 9 e co. 10 cod. proc. pen. Sostiene, allegando attestazione della Procura della Repubblica di LECCE, che mentre gli atti del giudizio cautelare erano stati depositati da tale ufficio il 15/04/2022, la richiesta di riesame era prevenuta al TRIBUNALE il 22/04/2022, e in data 26/04/2022 la stessa Procura aveva trasmesso anche i certificati del casellario e dei carichi pendenti, unitamente al /<4 sottofascicolo della misura cautelare, contenente l'interrogatorio di garanzia: l'invio degli atti al giorno 15/04/2022 era avvenuto in relazione alle impugnazioni di due coindagati, e nell'anzidetta certificazione il funzionario della Procura aveva annotato che "tali atti devono intendersi depositati anche per le attuali istanze".
La tesi difensiva è pertanto che, essendo gli atti già disponibili al momento della presentazione della richiesta di riesame, il termine per la decisione del TRIBUNALE decorresse da quest'ultima, cioè dal 22/04/2022; che quanto inviato successivamente dalla Procura non potessero considerarsi "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"; e che pertanto la pronuncia del Collegio del riesame sia intervenuta oltre il termine, e quindi da annullare; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) in relazione all'art. 292 co. 1 lett.
c) cod. proc. peli., perché il GIP avrebbe reiterato il contenuto della richiesta del P.M. di applicazione della misura restrittiva della libertà, senza operare una valutazione autonoma, e il TRIBUNALEavrebbe reso anch'esso una motivazione di ordine generale, e soltanto apparente, in ordine al quadro gravemente indiziario e alle esigenze cautelari. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Non è ammissibile il primo motivo, poiché costituisce orientamento consolidato e condiviso di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 7355 del 19/09/2018 dep. 18/02/2019 Rv. 275208 imputato Barbagallo), che "in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato". L'esame degli atti, permesso a questo Giudice di legittimità trattandosi di questione procedurale, fa escludere che l'eccezione sia stata sollevata.
2. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché il TRIBUNALE, che ad avviso della difesa sarebbe caduto nei medesimi limiti di genericità nella illustrazione sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari, ha invece esposto in modo esaustivo e articolato gli uni e le altre. Per i primi esso ha richiamato le immagini video che avevano permesso di identificare AHMETOVIC Senad in occasione dell'episodio di estorsione tentata, ha riprodotto le trascrizioni dei colloqui intercettati dai quali emerge la detenzione e il porto delle armi da parte sua, ha replicato alle contestazioni difensive, ha letto in modo coerente gli elementi emersi a suo carico, ha spiegato perché sia non attendibile la ricostruzione alternativa della condotta rubricata come tentativo di estorsione, offerta da parte sua durante l'interrogatorio.
Quanto alle seconde, le ha correlate alla gravità dei fatti, e in particolare alla dimostrata disponibilità di armi, anche di elevato potenziale. A fronte di tale ampia e dettagliata motivazione, il ricorrente si è limitato a una contestazione generica, inidonea a superare la resistenza dei dati indiziari e delle considerazioni svolte dal Collegio sulle esigenze cautelari. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 21/