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Ordinanza — n. 38202/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the husband lacks standing after legislative reform on victim status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, the victim's husband, lacked legal standing. The lower court had convicted the defendant of robbery, and the husband sought to intervene personally. The court ruled that the 2017 legislative reform removed the husband's status as a legitimate party to the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The husband of a crime victim is no longer a legitimate party to criminal proceedings following the 2017 reform, rendering personal appeals by him inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal standing victim's husband status legitimate party reform inadmissible appeal procedural law 2017 difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.ko, 3.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Moglie Simone, nato a Roma il 18/06/1980, avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 10 settembre del 2021 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Roma emessa il 10 giugno del 2014 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina.

2. Ricorre per cassazione Simone Moglie, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.ko, 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.09.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Ra DEPOSITATO IN CANCELLERik SECONDA SEZIONE