Criminal appeal dismissed for lack of standing; individual cannot challenge company asset seizure without direct legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the appellant lacked standing to challenge the seizure of company assets. The appellant, a legal representative of Natalizia Petroli S.p.A., argued he had a concrete interest in the restitution of funds held by the company, which he claimed was his property. The court rejected this, ruling that only the company itself, through its legal representative, possesses the qualified legal standing to contest seizures of corporate assets, not individual shareholders or family members.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, 568 comma 4, 591 lett. a) c.p.p.; The right to challenge a preventive seizure of corporate assets belongs exclusively to the company through its legal representative, excluding individual shareholders or family members who lack qualified legal title to the assets.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATALIZIA GIANCARLO nato a VALMONTONE il 15/08/1943 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma proposte dal difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto in data 22 Novembre 2021 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Velletri disponeva il sequestro preventivo a carico della società Natalizia Petroli S.p.A. della somma di euro 1.777.000,00 ed in caso di incapienza dei beni, denaro e/o saldo dei rapporti finanziari nei confronti degli indagati Giancarlo Natalizia e Carlo Romagnoli. 1.2. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 19/01/2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da Giancarlo Natalizia avverso detto decreto, rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto il sequestro q aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, Giancarlo Natalíza il quale, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 32, 568 comma 4 e 591 lett.
a) c.p.p. Rileva che il tribunale non aveva considerato che, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità egli era legittimato ad impugnare il provvedimento in quanto portatore di un interesse concreto ed attuale al!' impugnazione, che non poteva essere ricollegato alla mera titolarità formale del bene. Osserva che nel caso concreto sussisteva un interessa ad impugnare da parte dello stesso in quanto si trattava di beni di una società "di proprietà del ricorrente" e della quale lo stesso rivestiva la qualifica di rappresentante legale, precisando che era evidente il concreto interesse alla restituzione di somme sui conti correnti della società "di proprietà del ricorrente" e che il provvedimento ablativo rischiava di causare un danno irreversibile all' ente (in ragione della apprensione di quasi due milioni di euro) e conseguentemente il rischio della perdita del bene di ! proprietà del ricorrente e della sua famiglia.
3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Il Tribunale del riesame di Roma, del tutto condivisibilmente, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da Giancarlo Natalizia in proprio avverso detto decreto rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare ~-in quanto il sequestro aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era, conseguentemente, privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni. Ed, invero) la legittimazione ad impugnare il sequestro di somme di pertinenza della società Natalizia Petroli S.p.A. spetta alla società medesima a mezzo del legale rappresentante della societàje non anche ai soci ovvero ai soggetti comunque "titolari" della società,» quali non hanno una titolarità giuridica qualificata, potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergentì dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 Giugno 2022 Il Consigliere E