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Sentenza — n. 38193/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to minor name error in lawyer's email notification not causing doubt about recipient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant argued a procedural nullity based on an incorrect first name in an email notification. Although the defense lawyer's PEC contained 'Palma Francesco' instead of 'Palma Fabrizio,' the court noted the correct full name, birth date, and case details were present in the official summons. The court ruled this minor clerical error did not create any doubt regarding the intended recipient, thus failing to meet the threshold for absolute nullity under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A minor error in the first name of the accused within a lawyer's electronic notification, when accompanied by correct identifying details, does not constitute absolute nullity if no doubt exists regarding the intended recipient.

Parole chiave

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absolute nullity electronic notification procedural defect criminal procedure clerical error pec notification recipient identification anonimizzazione delle parti

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
In un caso analogo a quello di cui si tratta questa Corte ha statuito che non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via p.e.c.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.
art. 179 cod. proc. pen
In un caso analogo a quello di cui si tratta questa Corte ha statuito che non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via p.e.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Lazzarini
dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti (Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Lazzarini, Rv.
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Testo completo

A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMA FABRIZIO nato a GENOVA il 24/10/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Fabrizio Palma alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale, configurabile come una nullità assoluta, in ragione della "omessa/errata notifica all'imputato ed al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello", che è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato, erroneamente individuato in Palma Francesco in luogo di Palma Fabrizio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

5. Nel testo della p.e.c. ricevuta dall'avv. Monica Tranfo, difensore di fiducia di Fabrizio Palma sin dal primo grado di giudizio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, è in effetti indicato che l'atto allegato si riferisce al processo "a carico di PALMA FRANCESCO"; tuttavia, il decreto di citazione a giudizio in appello, atto che questa Corte può direttamente esaminare, trattandosi di una questione di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), reca il nome corretto dell'imputato (Fabrizio), il luogo e la sua data di nascita (Genova, 24/10/1969) nonché la data in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado (16/11/2018).

Si tratta con tutta evidenza di plurimi e univoci elementi dimostrativi del fatto che nella p.e.c. di accompagnamento era stato erroneamente indicato il nome di battesimo dell'imputato, senza che ciò potesse ingenerare il benché minimo dubbio sul destinatario del decreto di citazione a giudizio. In un caso analogo a quello di cui si tratta questa Corte ha statuito che non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via p.e.c. dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti (Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Lazzarini, Rv. 280090).6.

Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos