Cassation court annuls appeal judgment for failure to address specific mitigation arguments regarding mental state and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court annulled the Palermo Court of Appeal's judgment with remittal to another section. The appellant argued that the appellate court failed to address specific mitigating circumstances, including the partial mental defect and limited generic mitigation, despite acknowledging these points in the appeal. The court ruled that the appellate court's silence on these substantive arguments constituted a violation of procedural requirements, necessitating a fresh examination by a different section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; The appellate court must substantively address all specific mitigation arguments raised by the appellant; failure to do so, even while acknowledging the arguments, constitutes a violation of procedural law requiring annulment with remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIOFRO Carmelo nato ad AGRIGENTO il 3/01/1997 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 26/01/2021 la CORTE di APPELLO di PALERMO riformava la sentenza con la quale 1'11/05/2015 il TRIBUNALE di AGRIGENTO in composizione monocratica aveva condannato CHIOFRO Lorenzo a pena di giustizia per i reati, commessi ad AGRIGENTO 1'11/02/2016 e riuniti per continuazione, di concorso in danneggiamento (capo a-), e in ricettazione (capo b-), con la diminuente del vizio parziale di mente e la sospensione della pena, subordinata alla condizione della eliminazione delle conseguenze del danneggiamento, e con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. La CORTE territoriale assolveva CHIOFRO dal reato sub b), rideterminava la pena, riducendola, e revocava la misura di sicurezza.
2. CHIOFRO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce quali motivi la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. per avere la CORTE territoriale omesso di argomentare sia sulla istanza di applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., sia sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla entità della pena, pur dando atto della presentazione di entrambi i motivi di appello. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, e la difesa trasmette una memoria per l'accoglimento.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Non essendo in discussione l'affermazione di responsabilità per il danneggiamento, va rilevato che nell'atto di appello CHIOFRO non si era limitato a una generica richiesta relativa alla causa di non punibilità e alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.: aveva illustrato le ragioni dell'una, correlandole al danno limitato - una finestra rotta - e alla non abitualità della condotta, e dell'altra, facendo leva sul profilo psichico dal quale era scaturito il vizio parziale di mente. La CORTE territoriale, pur dando atto della prospettazione dei due motivi, è del tutto carente nella risposta a entrambi i rilievi, poiché non li ha affrontati neanche per cenni, e non ha nemmeno operato un rinvio alla sentenza di primo grado, al cui interno peraltro l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131 bis è affidata a una argomentazione tautologica, pur dandosi atto della limitata gravità dei fatti contestati; essa poi omette qualsiasi riferimento alle attenuanti generiche, pur spiegando che la prossimità al minimo della pena determinata si correlava ai disturbi della personalità dell'imputato.
Segue l'annullamento con rinvio perché altra sezione della CORTE territoriale affronti il merito dei due motivi di appello non trattati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso a Roma il 21/09/2022 Il consigliere estenso