Cassation court dismisses appeal claiming insurance fraud misclassification due to lack of contractual relationship with insurer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded. The appellant argued that insurance fraud should be reclassified as simple fraud since he lacked a contractual relationship with the insurance company, despite being listed as its legal representative. The court rejected this distinction, ruling that insurance fraud is a special form of fraud applicable to anyone manipulating insurance contracts to harm insurers, regardless of direct contractual ties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; Art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.: The special offense of insurance fraud under Art. 642 applies to any fraudulent manipulation of insurance contracts to harm insurers, even when the perpetrator lacks a direct contractual relationship with the insurance company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIDA Andrea nato a VENARIA REALE (TO) il 15/09/1993 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 18/01/2021 la CORTE di APPELLO di LECCE confermava la sentenza con la quale il 20/12/2018 il GUP del TRIBUNALE di TARANTO, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MAIDA Andrea a pena di giustizia per il delitto di frode assicurativa continuata e aggravata (capo 1), ritenendo in esso assorbito il delitto di simulazione di reato (capo 2), commesso a TRIESTE dal 1°/04 al 31/07/2015 in danno di ALLIANZ s.p.a. in relazione a danni per sinistri mai accaduti, denunciati con riferimento al veicolo AUDI A5 tg. EP857YG, di proprietà di Nuova Arianna s.r.l.
2. MAIDA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. per avere la CORTE territoriale ritenuto il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., e non invece quello di truffa, poiché egli non aveva sottoscritto alcun rapporto contrattuale con l'assicurazione, pur se nella imputazione era qualificato 'legale rappresentante' della società assicurata, mentre invece aveva documentato la propria estraneità all'anzidetta società. La differente qualificazione giuridica del fatto comporterebbe l'annullamento della sentenza e lo svolgimento del nuovo giudizio davanti al Giudice territorialmente competente. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, e la difesa trasmette una memoria per l'accoglimento.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Esso non contesta la ricostruzione del fatto, bensì la qualificazione giuridica di esso, che sarebbe quella di truffa semplice e non di frode assicurativa perché il ricorrente non avrebbe avuto alcuna relazione con la società proprietaria del veicolo falsamente incidentato. Premesso che nello stesso ricorso l'affermazione della estraneità di MAIDA con Nuova Arianna s.r.l. è apodittica, la pronuncia di appello ha correttamente ricordato il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 4389 del 11/10/2018 dep. 29/01/2019 Rv. 274901 imputata D'Amato), secondo cui "la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma".
Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 43534 del 19/11/2021 dep. 25/11/2021 Rv. 282350-02 imputato Nitri, mentre appare non pertinente il richiamo all'orientamento solo apparentemente opposto evocato dal ricorrente (il quale ha fatto riferimento alla sentenza della Sez. 2 n. 41261 del 28/09/2006-dep. 16/12/2006, RG. in proc. Russo, Rv. 235779: un riferimento non pertinente, per quanto si dirà fra breve); cf. anche, da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 19681 del 13/04/2022 dep. 19/05/2022 imputato Miscioscia n.m. Come chiarito dalla menzionata Rv. 274901, "la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni (...).
Né depone in senso contrario la giurisprudenza secondo cui non risponde del reato di cui all'art. 642 cod. pen. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia (Sez. 2, n. 41261 del 28/09/2006 - dep. 16/12/2006, RG. in proc. Russo, Rv. 235779), dato che tale giurisprudenza chiarisce che la falsificazione del contrassegni non lede il patrimonio della Compagnia assicuratrice, ma la fede pubblica e dunque si colloca fuori dalla fattispecie in esame".
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis