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Ordinanza — n. 38150/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for legal qualification error as not manifestly eccentric from charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to downgrade the charge from aggravated fraud to impersonation did not meet the strict threshold of manifest error. The court found the lower qualification not sufficiently eccentric because the use of false identities was a direct method used to deceive the victim and obtain money. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric and immediately obvious compared to the charges.

Parole chiave

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legal qualification error manifest eccentricity criminal appeal inadmissibility fraud vs impersonation Cassazione ordinanza falsificazione di monete risarcimento per errore giudiziario truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe MARESCA la pena concordata dalle parti (due anni e dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma -2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe MARESCA la pena concordata dalle parti (due anni e dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARESCA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/03/1965 avverso la sentenza del 20/04/2022 del G.I.P. TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22 aprile 2020 il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe MARESCA la pena concordata dalle parti (due anni e dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa.

2. Propone ricorso Giuseppe MARESCA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre al meno grave reato di sostituzione di persona.4 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma -2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789;

Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971).

Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica, poiché - come osservato dal giudice - l'utilizzo di false qualità da parte degli agenti fu uno degli artifizi attraverso i quali essi trassero in inganno la persona offesa, inducendola a versare loro la somma di 500 euro e dodici monili in oro.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d