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Ordinanza — n. 37841/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of immediate legal error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Ionut Tudorache inadmissible without formalities. The appellant challenged the sentencing regarding an aggravating circumstance, arguing a legal error in its qualification. The court ruled that such appeals require an immediately obvious legal error evident from the indictment and summary, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals based on alleged legal errors in sentencing are inadmissible unless the error is immediately obvious and directly derived from the indictment and summary of the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal error qualification immediate obviousness sentencing aggravating circumstance procedural dismissal esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen.; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, in particolare, come già chiarito da questa Corte (Sez.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.
444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato ascrittogli, la pena concordata, deducendo vizi inerenti alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
448, comma 2-bis c.p.p.; - che, in particolare, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDORACHE IONUT nato in Romania il 14/05/1992 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA. Rilevato che è possibile procedere senza formalità

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Ionut Tudorache ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato ascrittogli, la pena concordata, deducendo vizi inerenti alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen.; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, in particolare, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01;

Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 - 01), anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; si è precisato, inoltre, che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso; - che, nel caso in esame, il vizio denunciato non emerge prima facie, evocando il capo d'imputazione la consegna della somma di euro centoventottomila circa; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità della predetta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; .4

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co