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Ordinanza — n. 37839/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing due to lack of formalities and waiver of nullity exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Luca and Sara Bentivoglio inadmissible without formalities. The defendants argued that the sentencing hearing lacked proper citation and violated their rights, but the court found they implicitly consented to the proceedings by authorizing their special prosecutor to handle the plea bargain. Consequently, the court ruled that the waiver of nullity exceptions inherent in a plea bargain precludes these specific challenges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 446, comma 5 c.p.p.: The waiver of nullity exceptions inherent in a plea bargain precludes appeals based on procedural defects unrelated to the consent given for the plea.

Parole chiave

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plea bargain procedure waiver of nullity special prosecutor authorization inadmissible appeal procedural formalities ammende per infrazione procedurale diritto di ottenere una decisione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 446, comma 5 c.p.p.
In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle deduzioni relative al rigetto della predetta istanza»; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarat.a.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano
Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENTIVOGLIO LUCA nato a TORINO il 23/09/1980 BENTIVOGLIO SARA nato a VIMERCATE (MI) il 11/01/1994 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di MILANO. Rilevato che è possibile procedere senza formalità n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che gli imputati Luca e Sara Bentivoglio ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene rispettivamente concordate, deducendo mancata citazione per l'udienza; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., non riguardando la manifestazione della volontà di chiedere l'applicazione di pena, e che, peraltro, sono manifestamente infondati, atteso che entrambi i ricorrenti erano presenti in udienza a mezzo del procuratore speciale; - che, in particolare, come già chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736 - 01), «Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicché, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza.

In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione in merito alla richiesta di patteggiamento»; - che, inoltre, come pure chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072 - 01), «L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva.

In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle deduzioni relative al rigetto della predetta istanza»; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarat.a. senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle