Italian Court dismisses appeals against custodial bail in extortion case citing procedural defects and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giuseppe and Vincenzo Facchineri inadmissible due to procedural defects and lack of specificity under the Code of Criminal Procedure. The applicants challenged the confirmation of custodial bail, arguing against the utility of data logs, the reliability of witness statements, and the application of the mafia method aggravating circumstance. The court rejected these claims, noting that the new data protection law was not retroactive and that the lower court's reasoning regarding witness credibility and evidence was sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and based on permitted grounds; generic complaints regarding evidence utility or witness reliability do not satisfy statutory requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FACCHINERI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 02/07/1975 FACCHINERI VINCENZO nato a CITTANOVA (RC) il 19/02/1968 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, per FACCHINERI GIUSEPPE e FACCHINERI VINCENZO, l'Avv. MASSIMO BIFFA, e, per FACCHINERI VINCENZO, l'Avv. ANTONELLA DE BENEDICTIS , i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppe e Vincenzo Facchineri ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, limitatamente alla tentata estorsione aggravata di cui al capo A) delle imputazioni provvisorie, l'applicazione ad entrambi della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
1. I ricorrenti lamentano: - l'inutilizzabilità dei tabulati; - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario (in particolare quanto all'attendibilità della p.o. Sironi ed alla configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato, nonché per carenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni del Sirani), alla circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso", alle esigenze cautelari ed alla scelta delle misure da applicare agli indagati. 1.1. Occorre premettere, sia pure in doverosa sintesi, che: - in relazione all'imputazione provvisoria, il Sirani, pur esaminato con la procedura prevista per i collaboratori di giustizia, è persona offesa, e quindi le sue dichiarazioni, pur dovendo essere valutate, quanto all'attendibilità, con cautela, non necessitano processualmente di elementi di riscontro; - quanto all'asserita inutilizzabilità dei tabulati, la normativa transitoria evocata dai ricorrenti è stata introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, dalla legge n. 178 del 23/11/2021, che ha convertito il decreto legge n. 132 del 30/09/2021, ed è quindi entrata in vigore in epoca successiva alla valutazione del Tribunale, risalente al 12/11/2021; per altro verso, questa Corte (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01) ha già chiarito che la normativa de qua deve ritenersi compatibile con la Direttiva n. 2002/58/CE.
Come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dei tabulati de quibus sono, quindi, pienamente utilizzabili. Le relative censure dei ricorrenti sono, pertanto, manifestamente infondate. 1.2. Ciò premesso, nel resto, i motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.Il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni (pagg. 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata) le dichiarazioni della p.o. riguardanti i plurimi contatti intercorsi con i Facchineri e le richieste estorsive in più occasioni rivolte da questi ultimi al suo indirizzo, accompagnate da minacce larvate ed anche esplicite, motivatamente ritenute attendibili oltre corroborate da significativi elementi di riscontro desunti dalle eseguite intercettazioni di conversazioni, dagli acquisiti tabulati e dalle ulteriori indagini di p.g. 1.3.
Le modalità con le quali sono state formulate le minacce hanno legittimato la configurazione della circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" (pagg. 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 1.4. Le gravissime modalità della condotta ed i gravissimi precedenti penali di entrambi i ricorrenti hanno, infine, legittimato la prognosi riguardate l'esistenza di un certamente attuale e ben concreto pericolo di recidiva, neutralizzabile unicamente attraverso l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (pagg. 33 e seguenti dell'ordinanza impugnata).
2. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per entrambi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,