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Sentenza — n. 37836/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against coercive detention as inadmissible due to lack of specific grounds and withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Bisci and Scalise against the Brescia Tribunal's confirmation of coercive detention inadmissible. While Scalise argued for violation of specific criminal articles and erroneous reasoning regarding extortion attempts, the Court found his grounds insufficient under procedural law. The decision was finalized by noting Bisci's subsequent withdrawal of his appeal, leading to the total rejection of both petitions and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be presented for specific grounds; general complaints or withdrawn appeals are inadmissible.

Parole chiave

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coercive detention inadmissible appeal specific grounds withdrawal of appeal procedural law costs of appeal extortion case differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309 cod. proc. pen.
Massimiliano Bisci e Francesco Giuseppe Scalise ricorrono separatamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod.
Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Premesso, sia pure in doverosa sintesi, che il vizio di "erronea motivazione" non rientra tra quelli deducibili ex art. 606, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 309 cod. proc. pen
Massimiliano Bisci e Francesco Giuseppe Scalise ricorrono separatamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BISCI MASSIMILIANO nato a SAVA (TA) il 17/03/1971 SCALISE FRANCESCO GIUSEPPE nato a MILANO il 29/04/1969 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito, per lo SCALISE, l'Avv. MICHELE D'AGOSTINO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. t

RITENUTO IN FATTO

1. Massimiliano Bisci e Francesco Giuseppe Scalise ricorrono separatamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, limitatamente alla tentata estorsione aggravata di cui al capo A) delle imputazioni provvisorie, l'applicazione ad entrambi della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere. 1.1. Nelle more, è pervenuta, nell'interesse di Massimiliano Bisci, rituale rinunzia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, quello del Bisci in considerazione della sopravvenuta rinunzia, quello dello Scalise perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.

1. Lo Scalise lamenta violazione degli articoli 56/629 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. nonché "erronea motivazione", poiché non avrebbe mai posto in essere violenze o minacce in danno della p.o. Sirani Luca, collaboratore di giustizia; in particolare, con riguardo alla prospettazione accusatoria, secondo la quale l'indagato avrebbe consegnato alla p.o., per conto del coindagato Facchineri (non indicato in ricorso con il nome di battesimo), dei biglietti recanti richieste di incontri, il ricorrente sostiene di non aver partecipato ad alcun incontro con la p.o., lamenta l'esistenza di un errore sul numero dei viaggi in Svizzera per contattare la p.o., ed infine evidenzia che nulla emergerebbe a suo carico della eseguite intercettazioni di conversazioni. 1.1.

Premesso, sia pure in doverosa sintesi, che il vizio di "erronea motivazione" non rientra tra quelli deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., osserva il collegio che, nel resto, i motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. Il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni (pagg. 23 e seguente dell'ordinanza impugnata) le dichiarazioni della p.o. riguardanti i plurimi contatti intercorsi con lo Scalise, che interloquiva con la predetta p.o., anche raggiungendola in territorio elvetico, nell'interesse dei Facchineri, motivatamente desumendone l'esistenza di un concreto legame fiduciario con i Facchineri e l'inevitabile consapevolezza delle richieste estorsive rivolte da questi ultimi all'indirizzo del Sirani. z 6 2.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per entrambi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.