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Sentenza — n. 37662/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37662/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 521-bis cod. pen. 1.1. la censura attiene, anzitutto, alla sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie con riguardo alla previa individuazione del bene oggetto di fraudolento trasferimento e alla sua riconducibilità al patrimonio del soggetto che teme il provvedimento ablativo. Si lamenta l'assenza, nel caso de quo, di una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità del bene, in realtà rimasto sotto il controllo del soggetto apparente cedente.

Regesto Legislator

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art. 521-bis cod. pen, art. 512-bis cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37662/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, non è affatto illogico avere anche tenuto conto dell'ulteriore circostanza che il Condello, quale soggetto già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ben potesse avere ragione di temere concretamente l'avvio di una procedura di prevenzione patrimoniale. Congrua motivazione, infine, si rinviene nell'ordinanza impugnata anche a proposito dell'assenza di decisivo rilievo degli elementi addetti dalla difesa ad esclusione dell'elemento soggettivo del reato e costituiti dal dic:hiarato intento del Condello di acquistare in futuro le quote della società e dalla comunicazione alla Doctor Glass con cui si indicava il Condello quale prossimo fiduciario dell'officina.

Parole chiave

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società per azioni occultamento di beni azienda dipendente società finanziaria irregolarità finanziarie impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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art. 521-bis cod. pen
in relazione all'art. 521-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
Tali elementi danno conto dell'esistenza del fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto, per come precisato dalle S.U.
art. 416-bis cod. pen
Del resto, non è affatto illogico avere anche tenuto conto dell'ulteriore circostanza che il Condello, quale soggetto già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ben potesse avere ragione di temere concretamente l'avvio di una procedura di prevenzione patrimoniale.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALESSIO nato a REGGIO CALABRIA il 30/05/1983 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI ricorso trattato con contraddittorio scritto

RITENUTO IN FATTO

D'Agostino Alessio, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio aziendale della società AKENTA s.r.l.s., disposto, ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen., nell'ambito del procedimento penale che vede il ricorrente indagato del reato di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen. Al riguardo, deduce:

1. violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 521-bis cod. pen. 1.1. la censura attiene, anzitutto, alla sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie con riguardo alla previa individuazione del bene oggetto di fraudolento trasferimento e alla sua riconducibilità al patrimonio del soggetto che teme il provvedimento ablativo. Si lamenta l'assenza, nel caso de quo, di una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità del bene, in realtà rimasto sotto il controllo del soggetto apparente cedente.

Nel caso in esame, infatti, si era dato atto della gestione, ad opera del "proposto" Condello Demetrio, di un'attività commerciale che, di per sé, non può assurgere a prova della sua fittizia intestazione. La circostanza, infatti, che un soggetto, ad un certo momento, abbia iniziato a gestire un'attività intestata ad altro non dimostra affatto che il nuovo gestore abbia trasferito denaro, beni o altre utilità all'iniziale titolare e sia divenuto socio occulto dell'impresa. Non era dimostrato che l'ingresso come socio occulto nell'attività dell'Akenta sia conseguito al trasferimento di denaro o di altri beni da parte di Condello al D'Agostino, così da utilizzare la sua impresa, la D'A Auto Service (costituita effettivamente dal D'Agostino con denaro di sua proprietà) ed il suo esercizio - confluiti in Akenta - come paravento per nasconderli.

Al riguardo, infatti, si era resa una motivazione del tutto congetturale, frutto di salto logico e travisamento delle prove, utilizzandosi un'informazione del tutto inesistente quale l'avvenuta cessione della ditta individuale D'Auto Service dal D'Agostino al Condello, c:osì ritenendosi - e superandosi le obiezioni difensive - che al momento della costituzione della società Akenta il complesso aziendale della D'A Auto Service in essa conferita proveniva dal patrimonio del Condello, arrivando sino a sostenere che questi abbia sostenuto le spese per l'acquisto. 1.2. inoltre, posto che la disamina giudiziale non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta interposizione, si lamenta che mancava l'indicazione di elementi dimostrativi della finalità elusiva dell'operazione che il Tribunale del riesame aveva invece affermato con mere clausole di stile, pur a fronte di elementi difensivi dimostrativi dell'assenza di dolo, ossia del timore del Condello di essere colpito da misure di prevenzione patrimoniali, né dalla sua volontà di sottrarre beni o denaro di sua proprietà a tali misure (il riferimento è alla pec con la quale i soci della Akenta avevano palesato alla Doctor Glass la figura del Condello quale soggetto che voleva entrare a far parte della compagine contrattuale).

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato nei termini che seguono.

1. In forza della contestazione mossa, la fittizia intestazione riguarda la società Akenta s.r.l. che il Condello, indicato come uno dei reggenti dell'omonima cosca di 'ndrangheta, avrebbe costituito al fine di implementare l'infiltrazione dell'omonima cosca nel settore economico locale, schermandone la "proprietà", facendo risultare titolari delle quote al 50% il ricorrente, nominato anche amministratore ed altro compartecipe nel reato (Smeriglio Roberto). A sostegno di tale ipotesi di reato, l'ordinanza impugnata, anche mediante il richiamo di quella genetica (pagg. 471 e SS.;

Si tratta dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Condello - ed altri indagati - in ordine ai reati di direzione ed organizzazione di una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., confermata con sentenza n. 1395/2022 della Quinta Sezione di questa Co), in punto di fatto ha precisato che: - secondo le dichiarazioni del collaboratore De Carlo, l'attività di riparazione di parabrezza nel quartiere di Gallico doveva attribuirsi alla proprietà del Condello, per come riscontrato financo nella sua esatta dislocazione, pressi i locali di un immobile della famiglia Catalano; - le intercettazioni documentano con chiarezza le specifiche iniziative messe appunto da Demetrio Condello per la costituzione della società, intanto attraverso l'intestazione formale delle quote a due suoi fiduciari, quali il ricorrente e lo Smeriglio, il primo dei quali godeva, con una precedente impresa (la D'A Auto Service), di un'importante affiliazione con la Doctor Glass, valore aggiunto di cui il Condello intendeva beneficiare per la nuova attività.

Il coinvolgimento del ricorrente era indispensabile per garantire la continuità dell'intuitus personae, essendo questi affiliato con la sua ditta individuale alla Doctor Glass, e a tale scopo procedendosi alla cessione del patrimonio aziendale della società del primo alla costituenda Akenta s.r.I.; - che Condello curava in prima persona la costituzione della nuova società, con il fattivo contributo professionale dell'altro concorrente individuato nel commercialista Saraceno: individuava i locali commerciali idonei, procedeva alla stipula del contratto di locazione, seguiva i lavori di adeguamento della sede, si impegnava con il locatore per il pagamento del canone mensile.

Quindi attendeva in prima persona alla gestione operativa dell'impresa, curando i rapporti con i dipendenti e la clientela, detenendo le credenziali riservate di accesso al conto corrente postale della società; - che il Condello supervisionava tutte le fasi, dalla costituzione formale alla concreta operatività della società, per come anche confermato dall'intendimento da questi successivamente espresso alla moglie, nel corso di una conversazione registrata in ambientale, di rilevare con una sua società le quote del ricorrente, il quale, pur formale amministratore, si disinteressava della società vivendo fuori sede ed avendo problemi a tornare a Reggio Calabria.

Tali elementi danno conto dell'esistenza del fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto, per come precisato dalle S.U. di questa Corte a proposito dell'omologa fattispecie di cui all'art. 12 "quinquies", D.L. n. 306/92 convertito con modificazioni in I. n. 356/92, sebbene la rubrica, riprodotta nella vigente formulazione, faccia pensare ad un "passaggio" di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio, se si ha riguardo, invece, al contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio, deve prescindersi da concetti giuridico-formali, essendo la materialità del delitto individuata nella "attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità".

L'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono, infatti, all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. Il termine "attribuzione" prescinde, poi, da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene "attribuito" in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta; richiedendo, pertanto, l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso.

In altri termini, il legislatore, nella consapevolezza dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.

Il delitto in esame, pertanto, è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma (Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004, Rv. 230109; Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, R`I. 263531). E nel caso in esame, gli elementi indicati dal giudice del merito risultano dimostrativi dell'intento degli indagati di creare consapevolmente e volontariamente, mediante la costituzione della società Akenta a r.I., una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà.

Con la conseguenza che il lamentato travisamento in ordine all'affermato "acquisto", nelle more della costituzione di detta società, da parte del Condello della ditta individuale del ricorrente non si rivela decisivo nell'ambito della tenuta dell'ordinanza impugnata, in quanto si tratta di un antefatto che non incide sulla tipicità dello schema negoziale su cui si innesta la contestata simulazione fraudolenta che, come evidenziato, ha autonomi presupposti di fatto e giuridici.

2. Quanto, poi, alle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere misure di prevenzione patrimoniale, il Tribunale le ha logicamente desunte dal contesto fattuale, descritto anche dal richiamato provvedimento genetico nella parte che attiene al Condello Demetrio, e consistenti nel disegno perseguito da quest'ultimo, quale reggente dell'omonima cosca, di infiltrarsi nel tessuto economico locale, per come anche comprovato dalla varie iniziative di tipo "economico" intraprese. Peraltro, sul punto, il provvedimento genetico richiama un elemento particolarmente significativo, consistente nel linguaggio criptico ed allusivo riscontrabile nelle conversazioni telefoniche intercettate tra gli indagati a proposito della costituzione e gestione della nuova società.

Del resto, non è affatto illogico avere anche tenuto conto dell'ulteriore circostanza che il Condello, quale soggetto già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ben potesse avere ragione di temere concretamente l'avvio di una procedura di prevenzione patrimoniale. Congrua motivazione, infine, si rinviene nell'ordinanza impugnata anche a proposito dell'assenza di decisivo rilievo degli elementi addetti dalla difesa ad esclusione dell'elemento soggettivo del reato e costituiti dal dic:hiarato intento del Condello di acquistare in futuro le quote della società e dalla comunicazione alla Doctor Glass con cui si indicava il Condello quale prossimo fiduciario dell'officina.

Al riguardo, il Tribunale del riesame ha evidenziato come il dichiarato intento del Condello fosse del tutto eventuale, fosse stato manifestato nell'ambito di una conversazione privata con il coniuge e dettato dal successivo disinteresse manifestato dal ricorrente nell'assolvimento degli incombenti formali connessi al ruolo di amministratore. Quanto, poi, al contenuto della pec con cui si sarebbe palesata la figura del ricorrente alla Doctor Glass, si è sottolineato come si tratti di comunicazione inviata molti mesi dopo e diretta ad un soggetto privato destinato ad assumere la qualità di parte contraente nell'ambito di un negozio "fiduciario".

Non affatto illogica è, dunque, la conclusione a cui è pervenuto il giudice del merito che ha ritenuto tali accadimenti, temporalmente successivi alla costituzione della società, quali meri post factum, tenuto conto che: - il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. ha natura istantanea e, pertanto, il dolo deve sussistere allorché si sia proceduto alla simulata costituzione della società, non assumendo rilievo i mutamenti successivi del disegno illecito originariamente perseguito dai correi; - che il compendio indiziario raccolto, gravemente convergente verso l'ipotesi accusatoria dell'esistenza di un disegno preordinato alla costituzione simulata della società al fine di consentire al Condello di sottrarsi all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, non fosse scalfito dall'acquisizione di tali evenienze probatorie, ritenute motivatamente "recessive".

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente