Sentenza — n. 37655/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15 dicembre 2020 la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Baiata Alessandro in ordine al reato ascrittogli al capo c), commesso in danno di Cipresso Maria Maddalena, per essersi lo stesso estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione e ha ridotto la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 37655/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello avrebbe considerato un periodo di sospensione maggiore dei 64 giorni previsti dalla normativa emergenziale sopra richiamata, avendo considerato sospesi i termini di prescrizione dal 12 maggio 2020 al 19 ottobre 2020; 2.3) difetto di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. e dell'art. 83 D.L. n 18/2020. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive relative alla prescrizione, sollevate in sede di discussione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BAIATA ALESSANDRO, nato a Erice il 19 aprile 1986 avverso la sentenza n. 5027/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 15 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la nota inviata dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 dicembre 2020 la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Baiata Alessandro in ordine al reato ascrittogli al capo c), commesso in danno di Cipresso Maria Maddalena, per essersi lo stesso estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione e ha ridotto la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1) inosservanza della legge per essere stato violato il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza impugnata. La Corte d'appello, dopo aver dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato commesso nei confronti di Cipressi Maria Maddalena, ha rideterminato la pena ma ha erroneamente operato un aumento a titolo di continuazione, atteso che residuava solo il reato commesso ai danni di Virga Filippo, essendovi stata nei confronti di Pellegrino Michela separazione degli atti; 2.2) erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. in relazione all'art. 83 D.L. n. 18/2020.
La Corte d'appello avrebbe considerato un periodo di sospensione maggiore dei 64 giorni previsti dalla normativa emergenziale sopra richiamata, avendo considerato sospesi i termini di prescrizione dal 12 maggio 2020 al 19 ottobre 2020; 2.3) difetto di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen. e dell'art. 83 D.L. n 18/2020. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive relative alla prescrizione, sollevate in sede di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato ascritto all'imputato nei confronti di Virga Filippo è estinto per prescrizione.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato. All'imputato è stato contestato di avere commesso truffe nei confronti di Cipressi Maria Maddalena, Virga Filippo e Pellegrino Michela. Quanto al reato commesso nei confronti di quest'ultima vi è stata separazione degli atti, disposta con ordinanza del 27 giugno 2019, e il giudice di primo grado ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli al capo c) relativamente alle condotte dallo stesso poste in essere nei confronti di Virga Filippo e Cipressi Maria Maddalena. La Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato commesso nei confronti di Cipressi Maria Maddalena, così che avrebbe dovuto rideterminare la pena soltanto in ordine al reato commesso nei confronti di Virga Filippo, senza all'evidenza operare alcun aumento a titolo di continuazione, come invece erroneamente effettuato.
3. Deve rilevarsi, tuttavia, che la Corte territoriale, in linea con la contestazione, ha affermato che il reato di truffa nei confronti di Virga Filippo è stato commesso ad aprile 2013 ma non ha indicato specificamente il giorno; né tale giorno si desume dalla sentenza di primo grado. 2 ( Deve considerarsi, però, che il reato in questione è comunque ad oggi estinto per prescrizione, sicché non appare utile un eventuale rinvio alla Corte territoriale per tale accertamento. Difatti, pur a volere ipotizzare -a fronte della indicazione "aprile 2013", contenuta nelle sentenze del merito - come data di consumazione il 30 aprile 2013, sono decorsi i sette anni e mezzo, considerando anche la sospensione disposta dal D.L. n 18 del 17 marzo 2020, che va calcolata in 64 giorni, contrariamente a quanto effettuato dalla Corte territoriale e come invece precisato da questa Corte (Sez.
U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432). Ne discende, non risultando inoltre evidente la sussistenza di una delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., che va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso nei confronti di Virga Filippo, perché estinto per prescrizione.
4. L'esito del giudizio - che non ha scalfito le argomentazioni del giudice di merito in ordine al danno subito dalle costituite parti civili - impone la conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Rom