Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of a qualified lawyer after 2017 law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Vincenzo Hassine, personally filed the request rather than through a qualified lawyer. Under the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure, only registered defense attorneys are now permitted to file cassation appeals on behalf of the accused. Consequently, the court ruled the procedural filing invalid and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 606, 3° comma c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The right to file a cassation appeal personally has been abolished for the accused; only registered defense attorneys may exercise this right, rendering personal filings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHLAF VINCENZO HASSINE nato a PALERMO il 20/06/1994 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 21 aprile 2021, la corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Palermo che aveva condannato Khlaf Vincenzo Hassine alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero a seguito della modifica della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. ad opera della novella dell'agosto 2017 il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto dai difensori iscritti nell'apposito albo delle giurisdizioni speciali e non più dall'imputato personalmente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 settembre 2022 IL CqNSIGLIERE EST. Dott.\ Ignazio ParIo IL PRESP NTE Dott. Gepp7 / ago / DEPOSITATO IN CANCELLERI