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Ordinanza — n. 37060/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the mandatory requirement for a qualified defense attorney. The appellant argued that the lower court omitted essential verification regarding acquittal elements or general mitigating circumstances under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that personal filing renders the act void, necessitating immediate dismissal and the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the act inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified defense attorney Cassation procedure procedural defect remissione della pena ammortamento del prestito infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Massimo Vitiello, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare ;che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO MASSIMO, nato a Torre del Greco il 18/03/1980 avverso la sentenza del 09/03/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 09/03/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 21/10/2014 del Tribunale di Torre Annunziata di condanna di Massimo Vitiello per i reati di usura e di estorsione, rideterminando la pena applicata.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Massimo Vitiello, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., che la suddetta sentenza avrebbe «omesso qualsivoglia verifica in ordine alla sussistenza degli elementi per pervenire ad una sentenza di assoluzione ovvero, quanto meno, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche».

3. Si deve preliminarmente rilevare ;che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.