Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36607/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36607/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 22 gennaio 2022 avente ad oggetto 186 mascherine FFP3 e 516 mascherine FFP2 in conseguenza di una serie di irregolarità in ordine alla conformità di queste agli standard fissati per la commercializzazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articoli 253 cod. proc. pen, articolo 253 cod. proc. pen, articolo 42 della Costituzione, art. 616 c.p; Sentenza — n. 36607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 253 cod. proc. pen., all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 1 primo protocollo CEDU. In sostanza, la mancanza dei presupposti già indicati nei motivi che precedono per disporre il sequestro travolgerebbe la motivazione in punto esigenze probatorie e dimostrerebbe il travalicamento di qualsivoglia profilo di proporzionalità del vincolo apposto rispetto all'interesse tutelato.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di dissimulare il proprio viso obbligo della maschera dispositivi di protezione individuale inosservanza delle prescrizioni di controllo contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articoli 253 cod. proc. pen
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli articoli 253 cod. proc. pen.
articolo 253 cod. proc. pen
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 253 cod. proc. pen., all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 1 primo protocollo CEDU.
articolo 42 della Costituzione
pen., all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 1 primo protocollo CEDU.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI WEIHE nato il 22/12/1982 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della libertà di Varese

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 22 gennaio 2022 avente ad oggetto 186 mascherine FFP3 e 516 mascherine FFP2 in conseguenza di una serie di irregolarità in ordine alla conformità di queste agli standard fissati per la commercializzazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato LI WEBIE. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli articoli 253 cod. proc. pen. e 240- 515- 517- 648 cod. pen. anche in relazione al D. Lgs 475/92 e alla Direttiva UE 2016/425. Il ricorrente afferma che la non conformità delle mascherine sequestrate avrebbe dovuto essere provata dall'accusa verificandosi altrimenti una sostanziale inversione dell'onere della prova. Se ne dovrebbe desumere la mancanza di effettivi elementi da cui desumere il fumus commissi delicti.

Nemmeno sarebbe stata raggiunta la prova della possibilità di qualificare alla stregua di corpo del reato i beni sequestrati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli articoli 253 cod. proc. pen. e 240- 515- 517- 648 cod. pen. anche in relazione al D. Lgs 475/92 e alla Direttiva UE 2016/425 nella parte in cui il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto non necessaria la verifica degli elementi probatori indicati dalla difesa in quella sede e non avrebbe correttamente valutato gli elementi probatori offerti dall'accusa. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 253 cod. proc. pen., all'articolo 42 della Costituzione e all'articolo 1 primo protocollo CEDU. In sostanza, la mancanza dei presupposti già indicati nei motivi che precedono per disporre il sequestro travolgerebbe la motivazione in punto esigenze probatorie e dimostrerebbe il travalicamento di qualsivoglia profilo di proporzionalità del vincolo apposto rispetto all'interesse tutelato.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale della libertà di Varese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Costituisce principio ormai univoco e condiviso quello secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01, e Sez. 3, n. 472313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01).

Nel caso di specie, invece, l'indagato ha chiesto la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società di cui egli era il legale rappresentante (la AM 4 srl) senza che risulti nemmeno espressa la qualità di legale rappresentante dell'impresa e senza attribuire al difensore la necessaria procura speciale. Infatti, risulta dalla intestazione di tutti gli atti difensivi che la richiesta di riesame è stata proposta dall'indagato e non dalla società che aveva acquistato e posto in vendita le mascherine; società che sarebbe stata l'unica legittimata alla eventuale restituzione.

Anche nell'epigrafe del ricorso per cassazione, si rappresenta che l'impugnazione è proposta dall'«Avv. Paolo Vercesi del Foro di Pavia, difensore di fiducia del Sig. LI WEIHE come da nomina [...]».

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi