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Sentenza — n. 36604/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, in parziale riforma del provvedimento emesso il 2 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di SEBASTIANO ANTONIO, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Sebastiano Antonio è indagato in relazione al reato di cui agli artt. 81, 629 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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diritti della difesa rinvio del dibattimento modifica dei contributi di mantenimento procedura di rivendicazione nel pignoramento allegazioni d'asilo contraddittorie diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art.
art. 274 cod. proc. pen
pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SEBASTIANO ANTONIO, nato ad Ariano Irpino il 7 settembre 1965 avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di Bologna; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, in parziale riforma del provvedimento emesso il 2 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di SEBASTIANO ANTONIO, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Sebastiano Antonio è indagato in relazione al reato di cui agli artt. 81, 629 cod. pen.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, per avere il menzionato Tribunale errato nell'affermare che l'indagato non aveva indicato specificamente gli elementi a sé favorevoli, atteso che egli aveva fatto riferimento a circostanze emerse sia dalle dichiarazioni di Molitzu Emanuela e di Mejri Mohamed sia dalle conversazioni captate per qualche mese sulla sua utenza telefonica e su quella di Maftah Malika. Inoltre, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni di Cosckun Ismal, rese dopo l'applicazione della misura cautelare, pur se questi non avesse riferito nulla in merito alle contestazioni per cui è stata applicata la misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure sollevate dal ricorrente. Contrariamente a quanto dedotto da quest'ultimo, infatti, il Tribunale del riesame ha passato in rassegna tutte le molteplici e diversificate emergenze utili e, sulla base delle attendibili dichiarazioni rese da Maftah Malika e Malotzu Emanuela e delle conversazioni intercettate, è pervenuto alla conclusione che il ricorrente aveva posto in atto, nel corso degli anni, condotte estorsive nei confronti delle persone alle quali aveva concesso in "locazione" gli immobili di proprietà della fallita Montale Re s.r.l., di cui era venuto illecitamente in possesso.

Il menzionato Tribunale ha avuto poi cura di disattendere la tesi difensiva sul difetto di minacce, avendo osservato che "quanto riferito da Maftah Malika e Malotzu Emanuela riguardo alle minacce, rivolte loro dal prevenuto per ottenere il pagamento dei canoni di locazione concordati e consistite nel prospettare o lo sloggio forzato degli appartamenti occupati, a cui avrebbe provveduto direttamente, o l'interruzione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas, trovava conferma nelle dichiarazioni rese il 22 aprile 2022 da Coskun Ismail, occupante un appartamento sito in Modena, facente parte del complesso immobiliare di cui l'inquisito si era impossessato", le quali "descrivono il modo di agire dell'imputato, conformemente a quanto riferito dalle due donne", essendo anche Coskun stato minacciato di subire il distacco delle utenze domestiche e, da parte della moglie del custodito, che lo aveva sostituito nella gestione del complesso immobiliare, di essere sloggiato se non avesse pagato con puntualità quanto dovuto.

Siffatta motivazione, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice del riesame.

4. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 7