Sentenza — n. 36599/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADagli atti e come anche accertato da questa Corte, risulta che la misura del divieto di esercitare la professione è stata eseguita in data immediatamente successiva la pronuncia, allorché è stata disposta la sostituzione della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata, e che, pertanto, il termine di sei mesi è interamente decorso. Circostanza questa che determina la carenza di qualsivoglia interesse concreto all'impugnazione proposta. A fronte di tale situazione, infatti, come riconosciuto da risalente giurisprudenza, "è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione proposta avverso una misura cautelare personale interdittiva che sia venuta meno, per revoca o per qualunque altra ragione, nel corso del procedimento incidentale" (così Sez. 6, n. 1990 del 17/05/1996, Bavetta, Rv. 205456 - 01 e, recentemente, tra le tante Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548 - 01 e Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 bis cod. pen; Sentenza — n. 36599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512 bis cod. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che dagli elementi emersi non sussisterebbe la gravità indiziaria quanto al concorso del ricorrente nella commissione del reato contestato. Lo stesso, infatti, sarebbe intervenuto solo in un momento successivo alla costituzione e le attività professionali dallo stesso prestate, pure volendo ritenere che fosse consapevole dell'effettiva riferibilità della società al Delfino, non assumerebbero rilievo in ordine alla commissione del reato, di natura istantanea.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRETTA GIULIO nato a CATANZARO il 24/10/1975 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME, con ordinanza in data 5/11/2021, in parziale accoglimento del riesame presentato da CALABRETTA GIULIO avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA 1'8/10/2021, ha annullato il provvedimento relativamente al capo O) -reato di cui agli artt. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto e 452 octies e 416 bis.1 cod. pen- e alle aggravanti contestate al capo N) -reato di cui agli artt. 81, 110, 512 bis, 452 novies e 416 bis.1 cod. pen.- della provvisoria imputazione e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari disposta con il divieto di esercitare l'attività professionale per mesi sei.1.
Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512 bis cod. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che dagli elementi emersi non sussisterebbe la gravità indiziaria quanto al concorso del ricorrente nella commissione del reato contestato. Lo stesso, infatti, sarebbe intervenuto solo in un momento successivo alla costituzione e le attività professionali dallo stesso prestate, pure volendo ritenere che fosse consapevole dell'effettiva riferibilità della società al Delfino, non assumerebbero rilievo in ordine alla commissione del reato, di natura istantanea.
2. In data 2 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1. Dagli atti e come anche accertato da questa Corte, risulta che la misura del divieto di esercitare la professione è stata eseguita in data immediatamente successiva la pronuncia, allorché è stata disposta la sostituzione della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata, e che, pertanto, il termine di sei mesi è interamente decorso. Circostanza questa che determina la carenza di qualsivoglia interesse concreto all'impugnazione proposta. A fronte di tale situazione, infatti, come riconosciuto da risalente giurisprudenza, "è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione proposta avverso una misura cautelare personale interdittiva che sia venuta meno, per revoca o per qualunque altra ragione, nel corso del procedimento incidentale" (così Sez. 6, n. 1990 del 17/05/1996, Bavetta, Rv. 205456 - 01 e, recentemente, tra le tante Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548 - 01 e Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283 - 01).
Interesse che, d'altro canto, in assenza di qualsivoglia pregiudizio processuale, non può consistere nella richiesta di pronunciarsi quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ovvero circa la consistenza del quadro indiziario posti a fondamento della misura ormai venuta meno (così da ultimo Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep 2022, La Cognata, Rv. 282534 - 01).i 2. La circostanza che la causa di inammissibilità sia sopravvenuta consente di escludere la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissi