Cassation court dismisses appeals by heirs and co-defendant for lack of standing and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the heirs of Mario Primavera and co-defendant Teresa Giuseppina Messina inadmissible. The heirs lacked standing to challenge the judgment regarding their deceased relative, while the co-defendant's arguments were rejected due to procedural defects and insufficient grounds. Consequently, the court ordered the appellants to pay the civil party's legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 55 quinques d.lgs. 165/2001: Appeals by heirs of a deceased defendant are inadmissible for lack of standing, and appeals by co-defendants are inadmissible if they fail to demonstrate specific procedural violations or lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MESSINA TERESA GIUSEPPINA nato a ACIREALE il 30/11/1956 GRASSO MARIA CONCETTA nato a ACIREALE il 13/11/1958 PRIMAVERA ANNA MARIA nato a ACIREALE il 07/09/1977 PRIMAVERA FRANCESCA nato a ACIREALE il 07/09/1981 PRIMAVERA SERENA nato a ACIREALE il 26/10/1991 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv- VINCENZO MELLIA che, in difesa del COMUNE DI ACIREALE, chiede l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; udito l'avv. DARIO FRANCESCO FINA che, in difesa di GRASSO MARIA CONCETTA, PRIMAVERA ANNA MARIA, PRIMAVERA FRANCESCA, PRIMAVERA SERENA e MESSINA TERESA GIUSEPPINA, illustra ai motivi proposti e chiede l'accoglimento del ricorso. ,"
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 16/9/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIA il 14/2/2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PRIMAVERA MARIO in ordine ai reati di cui agli art. 640 cod. pen. e 55 quinques d.lgs. n. 165/2001 perché estinti per morte dell'imputato e ha rideterminato la pena e ridotto la somma a titolo di provvisionale e confermato nel resto la condanna nei confronti di MESSINA TERESA GIUSEPPINA in relazione ai medesimi reati.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso GRASSO MARIA CONCETTA, PRIMAVERA ANNA MARIA, PRIMAVERA FRANCESCA e PRIMAVERA SERENA, rispettivamente moglie e figlie, eredi di Mario Primavera, e l'imputata MESSINA TERESA GIUSEPPINA che, a mezzo del comune difensore, anche munito di procura speciale, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 640 cod. pen. e 55 quinques d.lgs 155/2001. 1.2. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento delle prove acquisite nel corso dell'appello. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a Teresa Giuseppina Messina. 1.4. Violazione di legge con riferimento alla quantificazione delle statuizioni civili e alla mancata sospensione della provvisoria esecuzione delle stesse.
2. In data 8 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria della parte civile Comune di Acireale con la quale l'avv. Mellia chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. I ricorsi proposti dal difensore nell'interesse di Maria Concetta Grasso, Anna Maria Primavera, Francesca Primavera e Serena Primavera sono inammissibili perché proposti da soggetti privi della necessaria legittimazione. Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, "è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina.
Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente Io conferisce" (Sez. 5, Sentenza n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695 - 01, cfr. anche da ultimo Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 - 01 e, in precedenza, Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, Possamai, Rv. 216322 - 01).
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Teresa Giuseppina Messina, nel quale sono contenute doglianze reiterative di quelle già esposte nell'atto di appello e che risultano comunque manifestamente infondate, è inammissibile. 2.1. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 640 cod. pen. e 55 quinques d.lgs 155/2001 quanto alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento delle prove acquisite nel corso dell'appello. La ricorrente rileva sotto vari profili che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito e, da ultimo, la Corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del sig.
Primavera e dell'imputata sarebbe erronea e ciò anche considerando gli elementi emersi nel corso del giudizio di appello che avrebbero imposto una pronuncia assolutoria. Gli ordini di servizio che riguardavano il Primavera (nei quali si prevedeva che questo dovesse svolgere attività di vigilanza esterna agli uffici del comune) e quanto complessivamente accertato anche circa le condizioni metereologiche del periodo, unitamente alle condivise conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito in un diverso processo a carico di altri dipendenti del comune, infatti, evidenzierebbero in modo evidente che il Primavera aveva comunque svolto la propria attività e che la Messina si era pertanto limitata a fare un favore al collega, senza peraltro avere consapevolezza che la sua condotta potesse configurare qualsivoglia reato e che lo stesso potesse così conseguire un profitto ingiusto.
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità").
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla irregolarità della condotta tenuta dal Primavera e dalla Messina e della consapevolezza sul punto della ricorrente, evidenziate con specifici e puntuali riferimenti proprio al contenuto degli ordini di servizio, alla funzione del badge, alle dichiarazioni rese dall'ing. Barbagallo e da quelle della stessa imputata (cfr. pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217). Sul punto, d'altro canto, non risulta esservi stato alcun travisamento con riferimento ai bollettini metereologici o alla sentenza del Tribunale di Catania relativa ad altri dipendenti comunali per fatti analoghi ma, peraltro, diversi. Tali elementi, infatti, sono stati espressamente considerati dalla Corte territoriale (cfr. le specifiche considerazioni a pag. 7 della sentenza impugnata) e il motivo sul punto, senza indicare una effettiva e concreta difformità, si limita a criticare la valutazione effettuata dal giudice di merito, così sollecitando una non consentita rilettura degli elementi acquisiti.
In relazione al dedotto travisamento, d'altro canto, va ribadito che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e), non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ed è, invece, consentita la sola deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893). Ciò in quanto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, così che gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716) 2.2.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, non solo dell'inesistenza di indici favorevoli ma anche dell'oggettiva gravità del reato, fondata sulla reiterazione e frequenza delle condotte illecite poste in essere in un breve arco di tempo.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla quantificazione delle statuizioni civili e alla mancata sospensione della provvisoria esecuzione delle stesse. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, ha dato adeguata e corretta risposta alle analoghe censure dedotte con i motivi di appello. La motivazione sul punto, nella quale si fa riferimento al danno provocato al comune, non solo economico ma anche all'immagine dell'amministrazione, è congrua così come la conclusione in ordine al rigetto della richiesta di sospendere l'esecutività della provvisionale, fondata su di una non sindacabile valutazione in ordine alla mancanza di prova circa la complessiva situazione patrimoniale e reddituale dell'imputata e, quindi, della sussistenza di "gravi motivi" tali da determinare la sospensione dell'esecuzione.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado liquidate come da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inamnnissibilft i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Acireale, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessor