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Sentenza — n. 36585/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late lawyer appointment and generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the new defense lawyer was appointed one day before the hearing without a formal request. The appellant argued for various procedural errors regarding sentencing and aggravating circumstances, but the court found these complaints generic and repetitive. The court ruled that the defense was untimely and the arguments lacked specific factual basis to warrant re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation must reject appeals where the defense is not timely filed or where grounds are generic, as it cannot substitute its own evaluation for that of the trial judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal late lawyer appointment generic grounds procedural timeliness substitution of evaluation recidiva nell'infrazione grazia revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le partì a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVIAN GRAZIANO nato a SAN BONIFACIO il 28/10/1958 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; letta la conclusione del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TRENTO, con sentenza dell'8/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO il 27/11/2019 nei confronti di VIVIAN GRAZIANO in relazione al reato di appropriazione indebita di cui agli artt. 81 e 646 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha in un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e alla concessione della sospensione condizionale della pena.

2. In data 9 giugno 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3. In data 23 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria una istanza di rinvio da parte dell'avv. Giuseppe Lupis che ha comunicato che il ricorrente, avuto notizia in data 21 giugno 2022 della rinuncia dell'originario difensore di fiducia al mandato, lo ha nominato solo in data 22 giungo 2022 con mail allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'istanza di rinvio deve essere respinta. La nomina dell'avv. Lupis, peraltro contenuta in una mali depositata in copia, è infatti intervenuta il giorno prima dell'udienza. In una data quindi nella quale, in assenza di una richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale, ogni ulteriore attività difensiva, come il deposito delle conclusioni o anche di una memoria scritta, sarebbe stato comunque fuori termine.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, evidenziando che la questione avrebbe a ben vedere esclusiva rilevanza civilistica, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 7 e 11 dell'art. 61 in quanto il danno, considerato il settore merceologico di riferimento, non sarebbe ingente e l'attività sarebbe stata prestata dal ricorrente a mero titolo di cortesia senza che esistesse alcun rapporto fiduciario, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Le doglianze, reiterative delle analoghe censure proposte in appello e formulate in termini generici, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le partì a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale il giudice di merito ha evidenziato le ragioni per le quali la questione non aveva una "mera rilevanza civilistica" (ha trattenuto i metalli preziosi e non ha mai corrisposto il valore concordato), e, quanto alla sussistenza delle aggravanti, ha fatto correttamente riferimento al valore di 24.000 euro e al rapporto di collaborazione pluriennale esistente tra le parti (cfr. pag. 4 circa il rapporto fiduciario esistente, anche documentato per iscritto), In relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti, d'altro canto, ha preso atto dell'assenza di elementi positivi di valutazione e ha dato conto di avere fondato il giudizio per l'applicazione della recidiva sulle precedenti condanne e, infine, ha fatto riferimento al comportamento processuale per la prognosi negativa in merito alla possibilità di astenersi dal commettere ulteriori reati.

Ragioni queste per le quali ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila