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Sentenza — n. 36584/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36584/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388 cod. pen. che in ordine a quelli del reato di riciclaggio.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 178 cod. proc. pen, art. 388 cod. pen, art. 185 cod. pen; Sentenza — n. 36584/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen. in ordine alla quantificazione del danno.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati riciclaggio di denaro ricettazione recupero di crediti appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
art. 178 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.
art. 388 cod. pen
Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388 cod. pen.
art. 185 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRO SABINA nato a FERRARA il 22/01/1958 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio udito il difensore, l'avv. STEFANO DE FRANCESCO che, in difesa di BARRO SABINA, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 8/2/2021, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 18/4/2019, appellata dalle parti civili Berera Fabrizia e Ducci Leonarda, ha condannato agli effetti civili BARRO SABINA al risarcimento dei danni cagionati, liquidati in euro 200.000,00, in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388 cod. pen. che in ordine a quelli del reato di riciclaggio.

Sotto tale profilo, d'altro canto, con specifico riferimento alla ritenuta inesistenza del credito che sarebbe intercorso tra l'imputata e il Rausse, l'autore del reto presupposto, la motivazione non sarebbe rafforzata e sarebbe il frutto di un evidente travisamento degli elementi emersi. La ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza della provenienza della somma che, peraltro, non sarebbe affatto di provenienza illecita, come pacificamente emerso. L'operazione dalla stessa effettuata dopo aver ricevuto la somma, infine, non avrebbe alcuna idoneità dissimulatoria. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen. in ordine alla quantificazione del danno.

2. Nelle more della celebrazione dell'udienza è pervenuta in cancelleria comunicazione che sig.ra Fabrizia Berera e la sigr.a Leonarda Ducci che, dato atto di essere addivenute a una bonaria composizione della vicenda", hanno revocato "illimitatamente e incondizionatamente" la costituzione di parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e le statuizioni civili devono essere revocate.

1. La sentenza della Corte d'appello oggetto di ricorso è stata pronunciata in riforma della sentenza assolutoria di primo grado solo a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili Berera e Ducci. La citata pronuncia, pertanto, è stata resa esclusivamente agli effetti civili nei confronti delle parti appellanti e l'attuale ricorso è stato proposto in ordine alla sola responsabilità civile dell'imputato nei confronti delle stesse.

2. A fronte di tale situazione processuale la revoca della costituzione civile, effettuata "illimitatamente e incondizionatamente", determina l'estinzione del rapporto processuale civile di cui questa Corte deve limitarsi a prendere prende atto, ciò anche considerato il venire meno di ogni diverso interesse alla pronuncia in ordine ai motivi proposti in quanto la rinuncia delle parti civili alla propria costituzione, risultando, illimitata e incondizionata, esclude qualsivoglia ulteriore richiesta in ordine al soddisfacimento della pretesa di risarcimento del danno azionata con l'originaria costituzione (cfr. in termini Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca le stat