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Sentenza — n. 36307/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mancaniello Donatello, nato a Acquaviva delle Fonti il 12/09/1998, avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stato emesso decreto di archiviazione in ordine ai fatti per cui si procede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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ritiro della querela penale revoca dell'opposizione inattività successiva alla sospensione abbandono definitivo del procedimento decreto di non luogo a procedere rinuncia alla motivazione
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mancaniello Donatello, nato a Acquaviva delle Fonti il 12/09/1998, avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stato emesso decreto di archiviazione in ordine ai fatti per cui si procede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett.

a) cod.proc.pen..Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consi li del 16.09.2022. Il Consigliere estensore si dente Giuseppe Sgadari nni otallevi n DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SF7IONE PENALE L 2 6 SE