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Sentenza — n. 36305/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36305/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36305/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Lamanna Giuseppe, nato a Torino il 19/10/1986, avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36305/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Di tanto, l'ordinanza impugnata non avrebbe dato alcuna contezza, neanche attraverso il richiamo ai precedenti provvedimenti emessi in fase cautelare, dal momento che neanche tali statuizioni avevano tenuto conto di siffatti elementi dimostrativi.

Parole chiave

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appartenenza a una banda inchiesta mascherata affiliazione alle casse organizzazione criminale partecipazione al reato azienda dipendente
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Lamanna Giuseppe, nato a Torino il 19/10/1986, avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento, in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello relativo a provvedimenti cautelari personali, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale il 22 luglio del 2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dall'agevolazione mafiosa (capo 22 della imputazione provvisoria).

2. Ricorre per cassazione Lamanna Giuseppe, deducendo vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha preso in considerazione i nuovi elementi addotti dalla difesa a giustificazione della cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari. Tali elementi, esposti ai fgg. 9 e 10 del ricorso, non erano stati valutati dal Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica; la difesa, attraverso consulenza tecnica, aveva dimostrato che il ricorrente non aveva partecipazioni in società riconducibili al coindagato Gallo Antonio, dominus della vicenda delittuosa, non aveva mai posseduto l'autovettura della quale si discuteva nelle intercettazioni, aveva offerto spiegazioni del contenuto di queste ultime, aveva documentato l'esito negativo delle intercettazioni, l'allontanamento anche lavorativo dal Gallo ed il lungo periodo di tempo dalla commissione dei fatti.

Di tanto, l'ordinanza impugnata non avrebbe dato alcuna contezza, neanche attraverso il richiamo ai precedenti provvedimenti emessi in fase cautelare, dal momento che neanche tali statuizioni avevano tenuto conto di siffatti elementi dimostrativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il Tribunale, a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari, si è limitato ad affermare che nessun elemento nuovo era stato addotto dalla difesa rispetto a quanto emerso nei precedenti provvedimenti de libertate. Tuttavia, in nessuno di essi, così come afferma il ricorrente, si è dato conto delle emergenze più sopra indicate siccome evidenziate in ricorso ma già contenute nella istanza di revoca della misura proposta al GIP e nell'appello avverso il provvedimento di rigetto. La motivazione risulta apparente sicché è necessaria una nuova valutazione del giudice di merito in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove, alla luce del complesso delle deduzioni difensive e della fase del procedimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi.fr Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.09. 022. Il Consigliere estensore Il Pr nte Giuseppe Sgadari Giova ni D otallevi tmA, )0 uvy) DEP