Court orders correction of civil costs liquidation in criminal judgment via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a prior judgment regarding the liquidation of civil assistance and defense costs. The prosecution and the civil party's patron agreed that the costs for the association Mutua Consumatori were not yet calculated in the final verdict. The court decided to correct this omission through the material error procedure, condemning the defendants to pay the specified amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 23 D.L. n. 137/2020: When a civil party's claim for costs is omitted in a final judgment, the court may correct the error via the material error procedure to order the payment of the liquidated sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA COCOZZA UMBERTO nato a NAPOLI il 14/01/1991 COCOZZA VINCENZO nato a NAPOLI il 09/11/1972 MEGNA MARCO nato a NAPOLI il 07/05/1991 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. v
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. A seguito di istanza avanzata in data 30/05/2022 dal patrono della parte civile Associazione Mutua Consumatori è stato attivato il procedimento per la correzione della sentenza n. 26886 adottata dalla Seconda sezione di questa Corte in data 27/05/2022 (dep. 12/07/2022), con riferimento alla mancata liquidazione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dall'istante parte civile.
2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/07/2022, ha concluso per la correzione. Si è associato il patrono della parte civile con nota del 31/08/2022.
3. Ciò premesso osserva il Collegio che: - dalle sentenze di merito e, in particolare, da quella di primo grado (v. pag. 511 GUP Tribunale di Napoli), risulta che l'associazione Mutua Consumatori ebbe a costituirsi nei confronti degli imputati limitatamente al reato associativo di cui al capo 1) della rubrica e che, in relazione a tale fattispecie, le sono state riconosciute le statuizioni civili; - che l'annullamento con rinvio ed il successivo giudizio non riguardano il reato associativo in relazione al quale l'affermazione di responsabilità degli imputati è divenuta irrevocabile, bensì reati fine per i quali non è stata esercitata l'azione civile; - che deve, pertanto, procedersi alla liquidazione delle spese di assistenza e difesa ritualmente chieste nel giudizio dalla parte civile istante; - che alla liquidazione può procedersi mediante la procedura di correzione degli errori materiali, condannandosi tutti gli imputati (Rv. n. 255534; 258812; 277152;
S.U. 238426); - che, in relazione all'attività defensionale svolta ed alle tariffe, può procedersi alla liquidazione nella misura indicata nel dispositivo, con esclusione delle spese di trasferta, non dovute in quanto il processo si è svolto dinanzi Ufficio unico nazionale.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 26886/2022 di questa Sezione, nel senso che dopo la dizione "Spese delle parti civili al definitivo" si aggiunga "condanna gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Associazione Mutua Consumatori che liquida in complessivi € 3.510,00 oltre accessori di legge". Ordina alla Cancelleria di annotare la presente correzione in calce all'originale della sentenza.