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Sentenza — n. 36299/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36299/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36299/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUTERA PIETRO nato a PALERMO il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Regesto Legislator

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art. 290 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36299/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale misure sostitutive della carcerazione condono delle spese procedurali restituzione in pristino carcerazione cautelativa diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 290 cod. pen
del Tribunale di Termini Imerese ha sostituito al ricorrente, su richiesta del P.M., la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, unitamente a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUTERA PIETRO nato a PALERMO il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Butera Pietro ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 28/03/2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha sostituito al ricorrente, su richiesta del P.M., la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, unitamente a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. pen. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione in ordine agli artt. 274, comma 1, lett.

a) e c) e 275 cod. proc. pen. Con atto comunicato dal difensore dell'indagato in data 1° agosto 2022, il ricorrente ha rinunziato al ricorso.

2. Tanto premesso, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,