Sentenza — n. 36276/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LISAI ANTONIO nato a ROMA il 25/12/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI ricorso trattato con contraddittorio cartolare
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LISAI ANTONIO nato a ROMA il 25/12/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI ricorso trattato con contraddittorio cartolare
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Lisai Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 1/03/2021 che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Oristano, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata (capo A) e di tentata rapina aggravata (capo B), riducendo la pena inflitta. Al riguardo, deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto dì cui al capo A) della rubrica come tentativo di estorsione in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.2. vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso che potesse configurarsi tra le parti un accordo contrattuale, dovendosi ricondurre le precedenti consegne di sigarette all'imputato a mere "concessioni" volte ad evitare le sue intemperanze. 1.3 vizio di motivazione (illogicità e contraddittorietà) in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B) come tentativo di rapina aggravata in luogo del reato di danneggiamento. 1.4. vizio di motivazione con riguardo alla esclusione nei fatti contestati della desistenza ex art. 56, comma 3, cod. pen. 1.5. violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.6. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Con nota di conclusioni in data 31/08/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, rappresentando, al contempo, il sopravvenuto decesso dell'imputato come da certificato di morte allegato.
4. Tanto premesso, osserva il Collegio che la morte dell'imputato, Intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384).5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Nulla per le spese. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché ì reati sono estinti per morte dell'imputato. Motivazione semplificat