Ordinanza — n. 35985/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFIRI GIUSEPPE nato a NOTO il 08/10/2001 avverso la sentenza del 29/10/2020 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 29 ottobre 2020, applicava nei confronti di Scafiri Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 1 e 2, n. 2 bis, 61 n. 5, cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., essendo palese l'insussistenza delle condizioni richieste per la rilevanza delle c:ondotte riparatorie, in quanto il fatto oggetto di accordo riguarda un delitto procedibile d'ufficio (né in questa sede può procedersi ad accertamenti in fatto da cui dovrebbe risultare l'insussistenza dell'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 162 ter cod. pen; Ordinanza — n. 35985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 29 ottobre 2020, applicava nei confronti di Scafiri Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 1 e 2, n. 2 bis, 61 n. 5, cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., essendo palese l'insussistenza delle condizioni richieste per la rilevanza delle c:ondotte riparatorie, in quanto il fatto oggetto di accordo riguarda un delitto procedibile d'ufficio (né in questa sede può procedersi ad accertamenti in fatto da cui dovrebbe risultare l'insussistenza dell'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFIRI GIUSEPPE nato a NOTO il 08/10/2001 avverso la sentenza del 29/10/2020 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 29 ottobre 2020, applicava nei confronti di Scafiri Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 1 e 2, n. 2 bis, 61 n. 5, cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., essendo palese l'insussistenza delle condizioni richieste per la rilevanza delle c:ondotte riparatorie, in quanto il fatto oggetto di accordo riguarda un delitto procedibile d'ufficio (né in questa sede può procedersi ad accertamenti in fatto da cui dovrebbe risultare l'insussistenza dell'aggravante contestata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consig i re Estensore