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Ordinanza — n. 35984/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for nullity due to lack of standing under Art. 613 c.p.p. and prior rejection of constitutional complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Hajhassine Bilel, challenged a lower court's conviction for theft by alleging a defect in the judgment's reasoning. The court ruled that the appellant lacked standing to file the appeal and that the constitutional challenge had already been rejected by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal for nullity filed by a person lacking standing must be treated de plano and declared inadmissible, especially when a constitutional complaint on the same ground has already been manifestly rejected.

Parole chiave

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lack of standing de plano procedure nullity appeal constitutional complaint inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzionalità ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che l'ulteriore doglianza, relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art.
Art. 111, co. 7 Cost.
per contrasto con l'art. 111, co.
Art. 117, co. 1 Cost.
art. 628 cod. pen
del Tribunale di Torino, in data 29 ottobre 2021, nei confronti di Hajhassine Bilel, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.
art. 613 cod. proc. pen
pen.; rilevato, altresì, che l'ulteriore doglianza, relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte (Sez. Unite), n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJHASSINE BILEL nato in TUNISIA il 29/05/1997 avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 30 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 29 ottobre 2021, nei confronti di Hajhassine Bilel, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che l'ulteriore doglianza, relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (Sez.

Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigli e Estenso