Cassation Court dismisses appeal against settlement sentence due to procedural defect and subsequent withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence resulting from a settlement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the appeal was filed outside the permitted timeframe, the prosecutor special for the appellant later withdrew the complaint on June 10, 2022. Consequently, the Court ruled that the appeal must be treated de plano and dismissed it under Article 591, Section 1, Letter D, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from settlements under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if filed outside statutory limits or withdrawn by the special prosecutor, rendering the appeal void ab initio.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCEA DUMITRU (CUI 01PB7UV) nato il 11/09/1985 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto in data 11 gennaio 2021, riducendo la pena inflitta a Toncea Dumitru in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano„ trattandosi di impugnazione avverso una sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., perché proposta al di fuori dei casi consentiti; rilevato, inoltre, che in data 10 giugno 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta dal procuratore speciale del ricorrente; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il