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Ordinanza — n. 35982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUINO VINCENZO nato a TORINO il 03/05/1982 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 3 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 20 maggio 2021, riducendo la pena inflitta a Pasquino Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta estraneo ai casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; analogamente quanto al secondo motivo, con cui si lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione dell'originaria imputazione di rapina in quella corrispondente ai delitti di cui agli artt. 610 e 624 cod. pen., poiché è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 3 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 20 maggio 2021, riducendo la pena inflitta a Pasquino Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta estraneo ai casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; analogamente quanto al secondo motivo, con cui si lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione dell'originaria imputazione di rapina in quella corrispondente ai delitti di cui agli artt. 610 e 624 cod. pen., poiché è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ripudiazione revisione della sentenza penale ritiro della querela penale abbandono del procedimento per truffa incitamento a violare o a rescindere un contratto

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 3 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 20 maggio 2021, riducendo la pena inflitta a Pasquino Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUINO VINCENZO nato a TORINO il 03/05/1982 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 3 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 20 maggio 2021, riducendo la pena inflitta a Pasquino Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta estraneo ai casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; analogamente quanto al secondo motivo, con cui si lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto, invocando la derubricazione dell'originaria imputazione di rapina in quella corrispondente ai delitti di cui agli artt. 610 e 624 cod. pen., poiché è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigl