Cassation court dismisses appeals against settlement sentences for procedural defects and waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared two appeals inadmissible regarding settlement sentences issued under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellants argued for review of the settlement's validity and the judge's failure to evaluate statutory grounds for acquittal under Article 129. The court ruled that such appeals are only admissible if they challenge the formation of the parties' will or the prosecutor's consent, excluding defects in sentencing or waived acquittal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in the formation of the parties' will or the prosecutor's consent, excluding challenges to sentencing errors or waived acquittal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANDITA GIORGIO nato a BRINDISI il 10/10/1994 DE FELICE ELIGIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/07/1994 avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 20 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 5 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Candita Giorgio e De Felice Eligio in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglian2.e relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosc:ioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inlitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che entrambi i ricorsi, con cui si deducono il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultano proposti al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigli i