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Ordinanza — n. 35980/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived plea reasons and procedural defects under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an appellate judgment confirming a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing violations regarding the waiver of plea reasons and the lack of assessment for acquittal grounds under Article 129. The court ruled that complaints about waived reasons and specific sentencing determinations fall outside the scope of admissible cassation grounds for settlement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In appeals against settlement judgments, complaints regarding waived plea reasons or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation Appeal Settlement Agreement Inadmissible Grounds Waived Plea Reasons Criminal Procedure Code Procedural Defects Article 129 revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/07/1993 avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi in data 17 settembre 2020, riducendo la pena inflitta a Cavaliere Giuseppe in relazione ai reati di cui agli artt. 628; 56, 629 e 582 cod. pen., nonché ex art. 4 I. 110/1975; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consi re Esten