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Ordinanza — n. 35978/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and procedural violation under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing to challenge the lower court's decision. The appellant, a non-legitimated subject, attempted to raise a constitutional question regarding the procedural rule governing such appeals, which the court had previously found manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal by a non-legitimated subject is inadmissible and must be treated de plano, while a constitutional question already rejected by the Supreme Court cannot be re-raised.

Parole chiave

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lack of standing de plano procedure non-legitimated subject constitutional question inadmissible appeal Cassazione ordinanza procedural violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che con il ricorso è stato chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.
Art. 111, co. 7 Cost.
per contrasto con l'art. 111, co.
Art. 117, co. 1 Cost.
art. 613 cod. proc. pen
pen.; rilevato, altresì, che con il ricorso è stato chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSA RACHID nato in MAROCCO il 01/01/1992 alias ISSA Rashek, nato in MAROCCO il 01/01/1992, CUI 0541QDN avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 2 luglio 2021, nei confronti di Issa Rachid, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628; 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che con il ricorso è stato chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., questione che è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte (Sez.

Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Cons.I ? i iere Estensore Il P