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Ordinanza — n. 35977/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for lacking admissible grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the appellate court's settlement sentence inadmissible. The appellant challenged the sentence's reasoning and sentencing, but the court found these grounds did not fall within the permissible scope for cassation regarding settlement agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, only complaints regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible, while complaints on waived grounds, non-assessment of exemption conditions, or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.

Parole chiave

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appellate settlement agreement cassation admissibility scope of complaint procedural settlement sentencing error admissibility motivi di cassazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 marzo 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a Ghalib Othman in relazione al reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis coi proc.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 marzo 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a Ghalib Othman in relazione al reato di cui all'art.
art. 628 cod. pen
pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a Ghalib Othman in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALIB OTHMAN nato il 23/11/2000 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 marzo 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti in data 8 ottobre 2021, riducendo la pena inflitta a Ghalib Othman in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis coi proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il ricorso, contestando il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto, nonché al trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consiglie p Estens