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Ordinanza — n. 35976/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for unauthorized procedural grounds and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The lower court had applied a negotiated sentence for crimes involving fraud and theft. The Court ruled that the appeals were filed outside the specific exceptions allowed for challenging sentencing decisions and lacked proper standing for one appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 613, co. 1 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if filed for grounds other than those expressly permitted by law or if submitted by a person lacking legal standing.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing decisions legal standing procedural defects negotiated sentence truffa in materia di credito complicità favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., in quanto presentata personalmente e, avuto riguardo a Had2:ovic Leli e Hadzovic Silvia, di ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
per Tricoli Djordjevic Cristian; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
pen., tutti i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi, con riferimento alla posizione di Tricoli Djordjevic Cristian, di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2022, applicava nei confronti di Hadzovic Leli, Hadzovic Silvia e Tricoli Djordjevic Cristian la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 624 cod. pen.
Art. 493 ter cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 379 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2022, applicava nei confronti di Hadzovic Leli, Hadzovic Silvia e Tricoli Djordjevic Cristian la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC LELI nato il 17/05/1980 HADZOVIC SILVIA nato a MONTEBELLUNA il 04/07/1986 TRICOLI DJORDJEVIC CRISTIAN nato a VENARIA REALE il 04107/1998 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2022, applicava nei confronti di Hadzovic Leli, Hadzovic Silvia e Tricoli Djordjevic Cristian la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 493 ter cod. pen. per Hadzovic Leli; 628 cod. pen. per Hadzovic Silvia; 379 cod. pen. per Tricoli Djordjevic Cristian; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi, con riferimento alla posizione di Tricoli Djordjevic Cristian, di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente e, avuto riguardo a Had2:ovic Leli e Hadzovic Silvia, di ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; considerato, infatti, che i ricorsi presentati nell'interesse di Hadzovic Leli e Hadzovic Silvia, che contestano la sentenza unicamente per vizio di motivazione, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., (in quanto formulati per motivo diverso da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Con