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Ordinanza — n. 35974/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding settlement agreement terms and penalty calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35974/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing defects in the parties' intent and the public prosecutor's consent. The court ruled that appeals against such judgments are limited to specific grounds regarding the formation of will and the prosecutor's agreement, excluding generic complaints about penalty calculations or waived defenses.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against second-instance judgments based on settlement agreements are admissible only for defects in the parties' intent, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding generic penalty calculation errors or waived defenses.

Parole chiave

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settlement agreement appeal second instance judgment penalty calculation error inadmissible appeal Criminal Procedure Code errore nella commisurazione della pena modificazione delle conclusioni adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso ileve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P.
art. 628 cod. pen
del Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Bitonto Carlo in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avve -so una sentenza pronunciata a norma dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITONTO CARLO nato a NAPOLI il 02/02/1988 avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Bitonto Carlo in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avve -so una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso ileve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglian2:e relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, con cui si contesta genericamente un errore nel calcolo della pena, peraltro rispetto all'aumento per la continuazione mentre l'imputato è stato condannato per un unico reato, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità, in quanto la sanzione irrogata non appare, con tutta evidenza, illegale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigl