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Ordinanza — n. 35973/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding will and consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the permissible scope for challenges against settlement sentences. The appellant contested the appellate court's adherence to a plea bargain, arguing defects in the formation of will, prosecutor consent, and sentencing logic. The court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's agreement are admissible, excluding arguments about waived pleas or sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in the formation of the parties' will or the prosecutor's consent, excluding challenges to waived pleas or sentencing discretion.

Parole chiave

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settlement sentence appeal formation of will defect prosecutor consent validity inadmissible cassation appeal plea bargain scope motivazione sufficiente sostituzione dei motivi motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/01/1990 avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 30 ottobre 2013, riducendo la pena inflitta ad Alfarano Giuseppe in relazione ai reati di cui agli artt.648 e 56, 629 cod. pen.; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che l'intero ricorso, ove si contesta il vizio di motivazione con particolare riferimento ai profili dedotti con i motivi aggiunti di appello, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigli e Estensore