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Ordinanza — n. 35972/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACE CIRO nato a NAPOLI il 23/03/1991 avverso la sentenza del 02/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 2 aprile 2021, applicava nei confronti di Colace Ciro la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv., 640 ter cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 ,5is, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, è proposto per motivo non cbnsentito (in quanto diverso dai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza:

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sei. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi oltraggio alla corte motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 2 aprile 2021, applicava nei confronti di Colace Ciro la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACE CIRO nato a NAPOLI il 23/03/1991 avverso la sentenza del 02/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 2 aprile 2021, applicava nei confronti di Colace Ciro la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv., 640 ter cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 ,5is, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, è proposto per motivo non cbnsentito (in quanto diverso dai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza:

Sei. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consiglile Estens