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Ordinanza — n. 35971/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by non-authorized parties for failing to follow specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35971/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Guasco Ciro and Rubino Carmela inadmissible. Although the defendants argued for a review of the settlement agreement, the court found they lacked legal standing to file such appeals. Consequently, the appeals were rejected as they violated mandatory procedural requirements for unauthorized parties.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed by persons lacking legal standing against a settlement agreement are inadmissible and must be treated de plano.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of legal standing settlement agreement appeals de plano treatment Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale censure procedurali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
del Tribunale di Cassino, con sentenza in data 9 dicembre 2021, applicava nei confronti di Guasco Ciro e Rubino Carmela la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen.) risultano presentati personalmente dagli imputati; ì • considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti non legittimati, in violazione dell'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comm2 1, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
in relazione a sentenza di patteggiamento e, dunque, fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) risultano presentati personalmente dagli imputati; ì • considerato che, ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Cassino, con sentenza in data 9 dicembre 2021, applicava nei confronti di Guasco Ciro e Rubino Carmela la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al 'art.
art. 640 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui al 'art. 640 cod. pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUASCO CIRO nato a NAPOLI il 25/02/1957 RUBINO CARMELA nato a NAPOLI il 10/05/1989 avverso la sentenza del 09/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.I.P. del Tribunale di Cassino, con sentenza in data 9 dicembre 2021, applicava nei confronti di Guasco Ciro e Rubino Carmela la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al 'art. 640 cod. pen.; rilevato che entrambi i ricorsi (peraltro proposti per motivi non consentiti, perché diretti a censurare la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di patteggiamento e, dunque, fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) risultano presentati personalmente dagli imputati; ì • considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, trattandosi di impugnazioni proposte da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comm2 1, cod. proc. pen., in quanto presentate personalmente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consiglize Estensor