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Ordinanza — n. 35970/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against agreed sentence as inadmissible due to procedural timing and withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible because it was filed outside the statutory time limits and subsequently withdrawn by the appellant. The lower court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, which mandates a de plano procedure for appeals against agreed sentences, finding them non-compliant with Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.: Appeals against agreed sentences must comply with strict procedural deadlines; failure to do so renders the appeal inadmissible, especially if the appellant subsequently withdraws the claim.

Parole chiave

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agreed sentence appeal procedural inadmissibility statutory time limits withdrawal of appeal de plano procedure Cassation Court procedural costs ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
110/1975; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile, perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 591, comma 1, lett. D), cod. proc. pen.
pen.; rilevato, inoltre, che in data 18 luglio 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta personalmente dal D'Alessio; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
artt. 648 cod. pen
pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.; 4 e 7 I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO NICOLA nato a ALESSANDRIA il 04/11/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.I.P. del Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 15 ottobre 2021, applicava nei confronti di D'Alessio Nicola la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.; 4 e 7 I. 895/1967 e 23, co. 3 I. 110/1975; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile, perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, inoltre, che in data 18 luglio 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta personalmente dal D'Alessio; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 Il Consigli e Estensore Il Pre td: nte