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Ordinanza — n. 35969/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for attempted robbery due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Tribunal's sentencing of the defendant for attempted robbery under a plea agreement. The appellant argued the conduct lacked violence and should have been classified differently, but the court found no manifest error in the legal qualification. The decision emphasized that appeals against plea bargain sentences are limited to obvious mistakes evident within the contested judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless they demonstrate a manifest error in the legal qualification of facts that is immediately evident from the contested judgment without further evidentiary review.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest error standard legal qualification review attempted robbery charge inadmissible appeal causa civile africa occidentale accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis c.p.p.
La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 448 comma 2 bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 444 comma 2 c.p.p.
Giova rilevare che l'art. 444, comma 2, cod.
Art. 112 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 112 della Costituzione
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv.
Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
279573; in senso conforme cfr., sempre da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAFRANE Widad nato il 25/09/1993 in Marocco avverso la sentenza del 07/03/2022 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. ZAAFRANE Widad, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 7 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la penai di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato continuato di tentata rapina impropria.

2. La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione. Secondo la difesa la condotta descritta in rubrica doveva esser inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; la condotta posta in essere dalla ricorrente non è connotata da violenza in quanto la donna si è limitata ad una resistenza passiva nei confronti dell'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura de l'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su ric:hiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).

4. Giova rilevare che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», evidentemente al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 della Costituzione. La giurisprudenza di questa Corte ha però precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789;

Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394). Detti principi sono stati ribaditi anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;

Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr., sempre da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione).

In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza di patteggiamento Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01).

5. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta' dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria. Il ricorso, peraltro, è assolutamente generico, privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza (in difetto dell'indicazione di elementi non considerati, o mal considerati); l'ipotizzata violazione di legge non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore della doglianza in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico della sentenza impugnata.

Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere che l'imputata non ha posto in essere alcuna condotta violenta, rassegnando poi le conclusioni favorevoli alla propria assistita senza alcuna valida confutazione di quanto desumiDile dallo stesso capo di imputazione (la ricorrente ha spintonato l'addetto alla sicurezza nel tentativo di darsi alla fuga dopo essersi impossessata di una bottiglia di profumo). Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme