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Ordinanza — n. 35964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 28 Aprile 2015 del Tribunale di Genova, di condanna del ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione. Avverso tale provvedimento propone personalmente ricorso per Cassazione l'imputata, MARSIGLIO Ilaria, lamentando violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione. 2.1. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto presentata personalmente. Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 35964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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oltraggio alla corte esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio rappresentanza valida procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 27/07/1977 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 28 Aprile 2015 del Tribunale di Genova, di condanna del ricorrente in relazione a fattispecie di ricettazione. Avverso tale provvedimento propone personalmente ricorso per Cassazione l'imputata, MARSIGLIO Ilaria, lamentando violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione. 2.1. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto presentata personalmente. Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n Così decist in Roma, il 17 giugno 2022 Il Consi liere estensore Il Pres