Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised by the defendant did not fall within the permitted exceptions under Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant complained of insufficient motivation regarding a settled agreement on sanctions for fraud, but the court found the arguments generic and unrelated to the specific statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the specific exceptions listed in the second paragraph of Article 448 of the Criminal Procedure Code, such as lack of motivation, provided the arguments are not sufficiently specific to demonstrate a defect in the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO DOMENICO nato a CASERTA il 20/05/1986 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, Il GIP presso il Tribunale di Salerno ha applicato la sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'articolo 444 cod proc pen in relazione a fattispecie di truffa come da imputazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, TRUCCO Domenico, lamentando omessa o insufficiente motivazione. 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Peraltro, l'articolazione del motivo di ricorso è talmente generica da non permettere nemmeno di comprendere sotto quale profilo - a parere del ricorrente - il difetto di motivazione dovrebbe ritenersi integrato, in tal modo integrando un ulteriore profilo di inammissibilità. 2.2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De ulca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende