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Sentenza — n. 35961/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses extraordinary appeal by suspect as only prosecutor or convicted may use it against provisional orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by suspect Nicola Tamburrino inadmissible. The defense argued the court erred in evaluating intercepted communications and misidentified the timeline of relevant decrees, but the court held that Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure restricts this remedy exclusively to the Prosecutor General or a convicted person. Furthermore, the court determined the challenged order was a provisional measure lacking the finality required for such an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal for material or factual error is reserved solely for the Prosecutor General and the convicted, and cannot be used against provisional liberty orders which lack the irrevocability of a final judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility provisional liberty order Code of Criminal Procedure prosecutor general exclusive right lack of finality requirement diritti del detenuto legittimità della carcerazione preventiva prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari, poiché l'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Tali considerazioni impongono, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
articolo 625 bis cod. proc. pen
Propone ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 625 bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari, poiché l'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Tali considerazioni impongono, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42518 del 15/10/2021
Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016
282077 - 01; Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAMBURRINO NICOLA nato a AVERSA il 27/12/1981 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che concluso per l'inammissibilita del ricorso uditi i difensori dell'imputato. L'avvocato QUATRANO NICOLA ha chiesto l'accoglimento del ricorso L'avvocato PAPPADIA UMBERTO si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, questa Corte di legittimità ha confermato l'ordinanza 24 febbraio 2021 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del riesame cautelare personale e in sede di rinvio da precedente annullamento di questa Corte, con cui, ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni in atti riguardanti il ricorrente, era stata confermata l'ordinanza 26 novembre 2019 del GIP del Tribunale di Napoli Nord con cui era stata applicata a carico dell'odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 625 bis cod. proc. pen. l'indagato TAMBURRINO Nicola lamentando violazione di legge, difetto di motivazione omessa valutazione delle circostanze di fatto da cui desumere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa lamenta che la Corte avrebbe, da una parte, "individuato nel decreto del 30 dicembre 2016 del GIP di Napoli Nord il primo decreto che si è autonomamente interessato (...) dei fatti di Villa Litemo", ma, dall'altra, avrebbe omesso "di valutare, in termini anche grafici, i contenuti delle conversazioni" In sostanza, secondo il ricorrente, i presupposti di fatto errati sarebbero due:

1. aver ritenuto, in maniera errata, che l'utilizzabilità dei decreti emessi nel procedimento de quo a far data dal 30 dicembre 2016 determinasse l'utilizzabilità de plano di tutti i decreti esistenti nel procedimento;

2. aver ritenuto, comunque, sufficienti ai fini della indivkluazione dei gravi indizi i risultati delle captazioni a far data dal 30 dicembre 2016, senza rilevare le ragioni per le quali, pur in presenza di una così massiccia restrizione del materiale probatorio, rimanesse inalterato il quadro indiziario.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari, poiché l'art. 625-bis cod. proc. pen. riserva tale strumento di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato. Per altro verso, il rimedio straordinario non è esperibile avverso un'ordinanza "de libertate", poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna (Sez. 2, Sentenza n. 42518 del 15/10/2021 Rv. 282077 - 01; Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Rv. 269790 - 01).

2. Tali considerazioni impongono, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deci o Prì Roma, il 17 giugno 2022 Il C